Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10600 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26025/2005 proposto da:

NAVIGAZIONE MONTANARI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN

Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VOLLI

ENZIO, VOLLI PAOLO con delega in atti;

– ricorrente –

contro

FINAVAL SPA (OMISSIS), SASOL ITALY SPA (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 30645/2005 proposto da:

FINAVAL SPA, in. persona del Presidente e legale rappresentante Sig.

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZOCCHI MAURIZIO con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SASOL ITALY SPA, NAVIGAZIONE MONTANARI SPA;

– intimati –

sul ricorso 31453/2005 proposto da:

SASOL ITALY SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante

Ing. S.G. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AVENTINO

36, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PAOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LONGANESI CATTANI ROBERTO, ANGELO BOGLIONE e

AGOSTINO BALLERO’ con procura speciale del Notaio Dott. MAURIZIO

OLIVARES in Milano il 7/02/2002 Repertorio N. 45.229;

– ricorrente –

contro

FINAVAL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52,

presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAZZOCCHI MAURIZIO con delega in

atti;

– controricorrente –

contro

NAVIGAZIONE MONTANARI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 287/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 19/03/2004; depositata il 20/07/2004; R.G.N. 380/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ENZIO VOLLI;

udito l’Avvocato MARIO MENGHINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di tutti i

ricorsi.

 

Fatto

IN FATTO

Nel marzo del 1992 la Finaval s.p.a. stipulò con la Enichem Augusta Industriale s.p.a. un contratto di trasporto, da Augusta a Cagliari, di circa 6500 tonnellate di combustibile per aviogetti da combattimento destinato al Defence Fuel Supply Center delle forze armate USA. A cagione della sopravvenuta indisponibilità della nave destinata al trasporto, la Finaval stipulò a sua volta con la s.p.a. Montanari Navigazione un contratto per l’utilizzazione di altra motocistema di proprietà di quest’ultima compagnia.

All’esito di ripetute operazioni di ripulitura delle cisterne richieste dalla Enichem, il comandante della nave in partenza emise polizza di carico in favore di quest’ultima società.

Il (OMISSIS) la motonave approdò a (OMISSIS), dove il rappresentante del Defence Fuel, analizzato il carico, lo rifiutò perchè fuori norma.

Il successivo 9 aprile la Enichem chiese al presidente del tribunale di Cagliari un accertamento tecnico preventivo sullo stato e sulle condizioni del combustibile.

Otto giorni dopo, la stessa società si accordò con la Finaval affinchè la nave proseguisse per (OMISSIS) per lo scarico del combustibile presso un deposito Agip in attesa di un ricondizionamento del prodotto (ovvero del reperimento di un nuovo acquirente), convenendo un compenso di l. 7 milioni per il trasporto (la specifica disciplina delle obbligazioni relative alle stallie e controstallie, pur convenuta tra le parti, non è più rilevante ai fini del presente giudizio).

Tra il maggio e il luglio dello stesso anno la Montanari emise fatture relative al nolo della nave e alle spese di approdo a (OMISSIS) ed a (OMISSIS).

All’esito del deposito della relazione peritale, la Finaval contestò alla Montanari una responsabilità per danni subiti dal combustibile nel corso del viaggio da (OMISSIS) a (OMISSIS).

A sua volta, la Enichem chiese ad entrambe le società di navigazione il risarcimento dei danni per un importo pari a l. 900 milioni, richiesta poi formalizzata in sede giudiziale dinanzi al tribunale di Cagliari, ove la Finaval, nel costituirsi, proporrà preliminarmente domanda di garanzia nei confronti della Montanari.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando le convenute in solido a tenere indenne l’attrice per i danni eventualmente richiesti da parte dell’amministrazione USA e a risarcirle i danni subiti in proprio, quantificandoli nella misura di L. 531 milioni. Dichiarò poi la Montanari obbligata a titolo di garanzia nei confronti della Finaval quanto alla condanna pronunciata nei confronti di quest’ultima.

L’impugnazione proposta in via principale dalla Montanari e in via incidentale dalla Finaval fu solo parzialmente accolta dalla corte di appello di Cagliari.

La sentenza di secondo grado è stata impugnata dinanzi a questa corte dalla Montanari s.p.a. con ricorso per cassazione sorretto da 8 motivi.

Resistono con controricorso corredato da ricorso incidentale tanto la Finaval che la Sasol Italy (società incorporante la Enichem).

Diritto

IN DIRITTO

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorso è principale infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 1180, 1228 e 2022 c.c.; art. 422, 460 e 467 c.n. (artt.);

omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione.

Il motivo, che censura la ricostruzione e l’interpretazione del rapporto contrattuale operata dal giudice di merito con riferimento alla convenzione negoziale stipulata dalla Montanari con la Finaval, è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto:

– Che la convenzione de qua andasse qualificata come contratto di trasporto a mezzo di nave determinata, giusta disposto dell’art. 439 c.n. (ff. 11 ss della sentenza impugnata);

– Che la polizza di carico emessa dal comandante della motocistema di proprietà della Montanari fosse stata da questi rilasciata in favore dell’Enichem (f. 14 della sentenza);

– Che tale polizza di carico assolvesse (come di consueto) alla duplice funzione di prova del contratto di trasporto e di titolo rappresentativo delle merci trasportate (ancora ff. 14 e ss. della sentenza);

– Che l’impropria utilizzazione delle caselle destinate alle singole indicazioni della polizza di carico – redatta su di un modulo in lingua inglese, rettamente qualificativo in termini di Bill of lading della polizza, ove lo spazio destinato al nome del comandante (skipper) conteneva viceversa quello del caricatore, mentre lo spazio destinato all’indicazione del caricatore consigner) aveva riguardo al porto di destinazione (deposito (OMISSIS)) integrassero gli estremi della mera irregolarità topico-semantica, inidonea per l’effetto ad incidere sulla sostanziale validità del documento, evidente apparendo che prenditore della polizza fosse la Enichem (f.

15 della sentenza);

– Che il fondamentale elemento della spendita del nome della Montanari emergeva con chiarezza dall’esame del timbro a tondo apposto nella casella destinata alla firma del comandante (ff. 15- 16);

– Che morfologia e funzione della convenzione negoziale trilatera (o del complesso di convenzioni tra loro atipicamente collegate) in discussione non potevano essere intese se non nel senso dell’estensione dell’originario accordo Enichem/Finaval anche alla Montanari, onde la indiscussa responsabilità di entrambe le società di navigazione nei confronti del caricatore (f. 18) – di qui la evidente inconferenza della doglianza di cui al f. 17 dell’odierno ricorso (a mente della quale la Enichem non sarebbe stata nè terzo possessore della polizza, nè beneficiarla della stessa, ma semplice caricatore come tale carente di legittimazione), non versandosi, nella specie, in fattispecie negoziale di sub-trasporto (correttamente esclusa dalla corte territoriale), e rispondendo la Montanari per responsabilità ex titulo scaturente dal collegamento (ovvero dalla sinergia unificante) della complessa convenzione intervenuta inter partes (il cui fondamento risiedeva proprio nella disciplina tipica dell’emissione e circolazione della polizza di carico quale titolo di credito), e non anche ex recepto (in tal senso dovendosi intendere la motivazione della sentenza a f. 16);

– Struttura e funzione della complessa vicenda negoziale così ricostruita conducevano alla conseguenza che la Enichem aveva diritto di agire nei confronti di entrambe le società di navigazione, e che la Finaval aveva a sua volta diritto, in base al contratto di trasporto, di agire nei confronti della Montanari, la sola autrice dell’effettivo trasporto materiale della merce (ff. 19-20 della sentenza).

La articolata, puntuale, approfondita e condivisibile motivazione del giudice cagliaritano, sicuramente immune da vizi logico-giuridici, resiste alle critiche mosse con il motivo di ricorso in esame, motivo che, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza realmente rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad, invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure in questa sede non più legittimamente rappresentabili quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della complessa convenzione negoziale per la quale è processo. Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato, difatti, che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (si come dettati dal legislatore all’art. 1362 c.c., e segg.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi del tutto impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 194, 196, 340 e 112 c.p.c., art. 2727 c.c.; omessa, insufficiente, carente, illogica e contraddittoria motivazione.

Si censura, a vario titolo e sotto molteplici aspetti, l’impianto motivazionale della pronuncia oggi impugnata nella parte riferibile agli accertamenti tecnici, con riguardo all’an al quomodo e all’iter procedendi ad essi relativi.

Il motivo è infondato.

Omette del tutto il ricorrente di considerare che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiate dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d.

legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il giudice territoriale, con ampia e condivisibile motivazione, ha esaurientemente dato conto (ff. 20 ss della sentenza impugnata) sia della infondatezza della doglianza relativa alla presunta violazione del contraddittorio in sede peritale (f. 26-27, ove correttamente si evidenzia “il pieno rispetto della procedura dettata dal codice di rito per assicurare la tutela del diritto di difesa dell’appellante” oggi ricorrente), sia della assoluta attendibilità delle risultanze peritali (ff. 21.23), sia della correttezza del prelevamento dei campioni di merce esaminata (f. 24), sia, infine, della sostanziale compatibilità delle risultanze tra ATP e CTU (f. 25 della sentenza), con argomentazioni che questa corte interamente condivide e fa proprie.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 421 e 422 c.n., art. 2697 c.c.; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

Il motivo, che lamenta un presunto malgoverno dei principi dettati in tema di oneri probatori della colpa del vettore marittimo, non ha giuridico fondamento.

Alla luce delle disposizioni richiamate dallo stesso ricorrente, difatti, la sola circostanza che l’avente diritto alla riconsegna delle merci provi che le condizioni della merce risultano difformi rispetto a quelle rilevate al momento del carico è di per sè sufficiente, sotto il profilo della c.d. “colpa commerciale” del vettore marittimo, ad integrare una presunzione di colpa da parte del vettore stesso, che risulta conseguentemente gravato dell’onere di individuare la causa del danno e di provare che lo stesso non è imputabile a sua colpa ovvero a colpa dei suoi preposti: ciò che, nella specie, come correttamente rileva la corte cagliaritana, non risulta punto avvenuto, del tutto irrilevante appalesandosi l’esame delle cisterne eseguito dalla Enichem, circostanza non idonea ad eliminare o anche soltanto ad attenuare la responsabilità della Montanari per violazione dei canoni di diligenza del buon marinaio di cui all’art. 412 c.n., essendo stata per converso dimostrata la incontestabile relazione causale tra il danno subito dal carico e la non idoneità delle cisterne destinate al trasporto ad assicurare la ottimale conservazione del combustibile.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge in relazione, agli artt. 2697, 2704, 1514, 1515, 1686, 1690, 1226 e 2056 c.c.; art. 4250 c.n.; art. 115 c.p.c.; omessa, contraddittoria, illogica e insufficiente motivazione.

La censura, che contesta a vario titolo il decisum del giudice d’appello in punto di quantificazione del danno, è palesemente infondata.

Quanto alla pretesa inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla Enichem (dei quali si lamenta la provenienza da terzi e la mancanza di data certa), correttamente la corte cagliaritana ne evidenzia la funzione non di prova del contenuto negoziale del documento stesso, ma di demonstratio a titolo di mero fatto storico di alcune circostanze poi assunte a parametro valutativo per la liquidazione del danno – onde l’inoperatività delle disposizioni di cui all’art. 2704 c.c..

In punto di quantificazione del danno (non fondata esclusivamente sui documenti anzidetti, contrariamente all’assunto del ricorrente), il giudice di merito si è correttamente orientato per una liquidazione equitativa, operata, peraltro, sulla base di un coacervo di criteri valutativi di assoluto rigore economico, prima ancora che logico- giuridico, ivi compresi quelli afferenti alle spese, onde la incomprensibilità (prima ancora che l’infondatezza) delle censure rivolte alla sentenza in parte qua.

Con il quinto motivo, sì. denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 1223 e 1224 c.c.; motivazione omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria.

La doglianza non può essere accolta.

Come condivisibilmente affermato dal giudice territoriale, l’obbligazione di risarcimento danni per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie – al pari dell’obbligazione risarcitoria ex delicto – costituisce debito di valore e non di valuta, in quanto destinata a sostituire la materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito in caso di esatto adempimento della prestazione. In tale genus risarcitorio va pertanto ricompreso anche il credito per le spese indicate dal ricorrente con il motivo in esame, che costituiscono a loro volta ammanchi patrimoniali logicamente consequenziali al danno subito.

Il sesto e settimo motivo sono stati oggetto di espressa rinuncia da parte del ricorrente, e non possono, pertanto, costituire oggetto di esame da parte di questa corte.

L’ottavo motivo è, infine, inammissibile, avendo il giudice di merito fatto buongoverno dei principi posti a presidio della regolamentazione delle spese giudiziali.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento dei due ricorsi incidentali.

La disciplina delle spese del giudizio di cassazione segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, in tale rigetto risultando assorbiti i ricorsi incidentali, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8700,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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