Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10600 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25331-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO

RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

C.M.M., MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 708/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame svolto dalla parte privata, riconosceva il diritto di C.M.M. all’assegno di invalidità dal mese di ottobre del 2010;

2. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, deducendo violazione di legge;

3. l’intimata e il Ministero dell’economia e delle finanze non hanno resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. per stabilire se il giudice investito della domanda di pensione, anche in mancanza di espressa richiesta dell’interessato, possa riconoscere al richiedente l’assegno di invalidità (in quanto implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione), occorre verificare se nella fattispecie concreta ricorrano i peculiari requisiti socio economici richiesti dalla legge per l’assegno, necessari, al pari dei requisiti sanitari, per l’insorgenza del diritto (v., fra le altre, Cass. n.17452 del 2014; Cass., sez. sesta-L 9 giugno 2015, n. 11961 alla cui più ampia motivazione si rinvia);

6. come affermato da questa Corte in plurime decisioni (v., fra le tante, Cass. n. 19164 del 2006), la domanda per il riconoscimento della pensione d’inabilità civile contiene, implicitamente, anche quella di attribuzione dell’assegno mensile d’invalidità, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l’assegno come un minus rispetto alla pensione;

7. nella vicenda all’esame, la Corte del gravame, all’esito delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio (nel senso di un’invalidità pari all’80 per cento) non ha tuttavia provveduto all’accertamento, neanche d’ufficio, dei requisiti socio economici per il diritto all’assegno di invalidità (sulla qualificazione dei predetti requisiti come elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, si rinvia, da ultimo, a Cass. sez. sesta-L 1 febbraio 2017, n. 2677 e alla consolidata giurisprudenza di legittimità ivi richiamata);

8. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, che procederà a nuovo giudizio di appello, sulla base di quanto sin qui detto, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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