Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1060 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1060 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 6079-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PIROZZI ARCANGELO;
– intimato avverso la sentenza n. 4058/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 17.5.2010, depositata il 30/07/2010;
Data pubblicazione: 20/01/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
Ric. 2011 n. 06079 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-
6079.11 r.g.
,
La sentenza di primo grado lo aveva individuato dal 1982 al 31 marzo
1994.
La sentenza di appello ha riformato la decisione, ma in realtà ha
confermato il termine finale del 31 marzo 1994, sia pure sulla base di un
ragionamento che rafforza la lettura del quadro probatorio che giustifica la
scelta.
L’INPS con il ricorso per cassazione denunzia vizio di contraddittoria
motivazione su fatto controverso e decisivo.
Effettivamente la Corte, pur dando atto a pag. 2, che la domanda era stata
accolta per un periodo di esposizione all’amianto sino al 31 marzo 1994,
ragiona sul presupposto che il Tribunale abbia limitato il periodo al
dicembre 1992.
Di conseguenza è contraddittoria la decisione e la relativa motivazione,
nella parte in cui, invece di procedere al rigetto integrale dell’appello, ne
dispone e motiva un accoglimento parziale (l’appellante aveva chiesto
l’estensione ulteriore del periodo).
Tuttavia sul piano del contenuto, l’INPS non ha motivo di dolersi, perché
comunque deve essere condannato in relazione ad una esposizione del
lavoratore all’amianto sino al 31 marzo 1994. il motivo di ricorso contro
questo capo della decisione è inammissibile.
Le implicazioni della contraddizione riguardano la regolamentazione delle
spese. Questo capo (capo n. 2) della decisione deve essere cassato.
La decisione di merito su questo capo è possibile, non essendo necessari
ulteriori accertamenti. La quantificazione corretta delle spese di primo
.
La controversia concerne la determinazione del periodo di esposizione
all’amianto del lavoratore che ha proposto il giudizio.
grado è quella operata dalla sentenza di primo grado. Nulla sulle spese di
appello e cassazione.
P.Q.M.
Roma, 24 ottobre 2013.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla pronuncia sulle spese e,
decidendo nel merito, conferma la statuizione sulle spese della sentenza di
primo grado.
Nulla sulle spese di appello e cassazione.