Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1060 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.18/01/2017),  n. 1060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15409-2015 proposto da:

TRIGARCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROBERTO NLARTELLI

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO (OMISSIS) IN FALLIMENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4730/2012 del TRIBUNALE di TORINO, emessa e

depositata il 06/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALI.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 18.4.2007, il Consorzio (OMISSIS) a r.l. chiedeva il pagamento del corrispettivo delle prestazioni di cui al contratto di affidamento lavori per esecuzione di una struttura commerciale, stipulato il (OMISSIS) con la Trigarco srl.

Il Tribunale di Torino, con Decreto n. 245 del 13.6.2007, accoglieva il ricorso. Con atto di citazione notificato il 24.9.07, la Trigarco srl proponeva opposizione, eccependo la mancata esecuzione di parte dei lavori nonchè l’esistenza di vizi e difformità.

2) Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4730 del 6.7.2012 revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Trigarco srl al pagamento, a favore del Consorzio (OMISSIS), dell’importo determinato nella scrittura di transazione intercorsa tra le parti.

La Trigarco srl proponeva appello e la Corte di Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 27.3.2014, dichiarava inammissibile l’appello, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

3) La Trigarco srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12.5.2015, con modalità telematica L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, articolato su tre motivi.

Dalla relazione di notifica allegata dal ricorrente risulta che il messaggio è stato inviato, via pec, sia al difensore del Consorzio costituito in grado di appello, avv. Gabriella Cacciatore, sia al curatore fallimentare del Consorzio, dott. Dario Casavecchia, poichè, secondo il ricorso, il Consorzio sarebbe stato dichiarato fallito nelle more.

In entrambi i casi, l’invio “è stato accettato dal sistema ed inoltrato” nonchè “consegnato” al destinatario.

3.1) L’intimato Consorzio e la curatela non hanno svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Nella relazione preliminare comunicata al ricorrente ha rilevato la tardività del ricorso.

3.2) Va preliminarmente ritenuta rituale la notifica del ricorso, effettuata tramite P.E.C., (L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”), nel 2015, allorchè erano state già emanate le norme regolamentari attuative del D.M. n. 44 del 2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati; in particolare, era stato emanato il provvedimento del 16-4-2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla G.U. del 30-4-2014 entrato in vigore il 15-5-2014 (cfr. Cass. 14368/2015; Cass. 20072/2015; Cass. 1682/2016).

4) Il Collegio condivide la relazione, di cui ripropone i passaggi che seguono.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.I. 22 giugno 2012, n. 83, agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., e applicabile al caso in esame (art. 54, comma 2, Decreto citato), quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, “contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione”; “in tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità” (ex multis Cass. 25208/2015; 13622/2015; 25115/2015; 15235/2015).

Secondo le nuove disposizioni (artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.) introdotte dalla riforma citata, la pronuncia della speciale ordinanza di declaratoria di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento comporta l’eccezionale facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado.

Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, l’art. 348 ter prevede che il termine perentorio cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (potendo, in mancanza dei relativi presupposti, applicarsi comunque quello ordinario o “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c., – e quindi di sei mesi dal deposito) decorra dalla comunicazione dell’ordinanza del giudice di appello, ovvero – ma solo se anteriore – dalla notificazione di essa.

In particolare, la sufficienza della comunicazione dell’ordinanza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado, è stata affermata sia con riguardo alla comunicazione in via ordinaria, sia con riferimento a quella a mezzo di p.e.c. (Cass. 13622/2015; Cass. 25115/2015; Cass. 10723/2014; Cass. 23526/2014).

4.1) Nel caso in esame, la ricorrente Trigarco srl, nel proporre ricorso per cassazione, ha espressamente affermato, nelle premesse dello stesso ricorso, che l’ordinanza venne emessa in data 27.3.2014 e “non notificata”, mentre nulla ha dedotto in ordine alla comunicazione della stessa ordinanza, che, in difetto di notificazione (anteriore), costituisce il dies a quo del termine di impugnazione per cassazione.

L’ordinanza della Corte di appello di Torino è stata notificata telematicamente dalla cancelleria il 27.3.2014, come risulta da apposita attestazione di detto ufficio, trasmessa in copia alla cancelleria della Corte di Cassazione in data 31 marzo 2016.

Il ricorso per cassazione è stato notificato dal ricorrente il 12.5.2015, fidando sul termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., anteriforma, e dunque oltre il termine di legge, che scadeva il 26.5.2014, quasi un anno prima.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile per tardività in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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