Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1060 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1060 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 22789-2016 proposto da:
M ARNISSI ISSAM, elettivamente domiciliato in

RO MA , VIA

CASILINA 1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO
RONL\NELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ATM SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRENESTINA 45, presso
lo studio dell’avvocato STEFANO BIBBOLINO, che lo rappresenta e
difende;
LE ASSICURAZIONI DI ROMA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLX, VIA
FRANCESCO BORGATTI 25, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA AGOSTINELLI, che la rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 17/01/2018

- controricorrend avverso la sentenza n. 3748/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA
1. Issam Marnissi convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di
Roma, le Assicurazioni di Roma e l’ATAC s.p.a., chiedendo il
risarcimento dei danni da lui asseritamente patiti quando, salendo su
un mezzo dell’ATAC, l’autista aveva bruscamente chiuso le porte,
imprigionandogli la gamba.
Si costituirono in giudizio entrambe le convenute, chiedendo il rigetto
della domanda.
Il Giudice di pace rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento
delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale
di Roma, con sentenza del 24 febbraio 2016, ha rigettato l’appello ed
ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre Issam Marnissi
con atto affidato ad un solo motivo.
Resistono le Assicurazioni di Roma e l’ATAC s.p.a. con due separati
controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

Ric. 2016 n. 22789 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

MARIA CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., nullità della
sentenza per violazione e mancata applicazione degli artt. 2054 e 2878
cod. civ., nonché degli artt. 113 e 115 del codice di procedura civile.

prova al quale non era tenuto, dovendosi applicare l’art. 2054, primo
comma, cit., con conseguente prova presuntiva ed inversione
dell’onere della prova.
1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento.
Osserva la Corte, innanzitutto, che non è chiaro se la domanda fondata
sull’art. 2054 cod. civ. sia stata proposta in sede di merito oppure sia
nuova.
Ciò premesso, appare fuor di luogo richiamare l’art. 2054, primo
comma, cod. civ.; escluso che l’episodio, come descritto dalla sentenza
impugnata, possa equipararsi ad uno scontro tra veicoli, il Tribunale ha
ritenuto, valutando il complesso delle prove a disposizione, che nulla
permetteva di affermare che i fatti si fossero svolti così come descritti
dal Marnissi. Si tratta di una valutazione di merito non suscettibile di
riesame in questa sede, rispetto alla quale il ricorso si dimostra
eccentrico, non cogliendo la ratio decidendi della decisione ed invocando
erroneamente la lesione di regole presuntive.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
_A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione nei confronti di entrambe le parti
controricorrenti, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

Ric. 2016 n. 22789 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-3-

Rileva il ricorrente che il Tribunale l’avrebbe gravato di un onere della

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei

oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 dicembre 2017.
Il Presidente

controricorrenti in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per spese,

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