Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 106 del 07/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 106 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 14142-2011 proposto da:
IANNOTTI CARLO NNTCRL56B20A783S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio
dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE
DI BENEVENTO 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controrkorrente –
Data pubblicazione: 07/01/2014
avverso la sentenza n.
9
33/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 23/03/2010,
depositata il 21/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
Ric. 2011 n. 14142 sez. MT – ud. 28-11-2013
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il
dott. Carlo Iannnotti
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Campania 55 /33 /10 del 21 aprile 2011 che accoglieva l’appello della
Agenzia affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998-2003.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una
concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto, tanto più necessaria posto che nella parte
espositiva si evidenziano oneri assai modesti per spese strumentali e compensi a terzi,
presumibilmente il sostituto; del resto, è pacifico che un organizzazione “minima” non determina
la applicabilità dell’imposta.
Tanto che per quanto attiene all’attività medica è oramai jus receptum che
“la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio
dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 All’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270,
essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale,
non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo
dell’IRAP” (cfr. da ultimo l’ordinanza n. 4934 del 27 marzo 2012) ..
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 28 novembre 2013
Il pre
e elatore
Oggetto: IRAP medico
Reg. Gen. 14142/2011
RICORRENTE: Carlo Iannnotti
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE