Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10599 del 28/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/04/2017), n. 10599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24823-2015 proposto da:
M.A., MA.AN., M.S., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO
TRONCI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO LISI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,
EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 582/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di M.C. intesa al riconoscimento della compatibilità tra i benefici assistenziali dell’indennità di accompagnamento e della pensione (e indennità) per ciechi parziali (ventesimisti);
2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso gli eredi dell’assistita, in epigrafe indicati, ulteriormente illustrato con memoria;
3. l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. con i motivi di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione di legge, richiamando la sentenza n. 346 del 1989 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, comma 1 e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 4, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale;
6. come già affermato da questa Corte (v. Cass. 16 novembre 2001, n. 14339), la cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 giugno 1989 n. 346, che ha dichiarato, in parte qua, l’illegittimità della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 può costituire un fattore concorrente per integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che, in presenza degli altri requisiti richiesti da quest’ultima legge (impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un’assistenza continua), attribuisce il diritto all’indennità di accompagnamento dalla stessa previsto (v., in precedenza, per l’affermazione del medesimo principio, Cass. 27 luglio 1995, n. 8198);
7. la sentenza impugnata, che non si è conformata al predetto principio, va pertanto cassata con rinvio, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, affinchè provveda a nuovo esame della controversia, alla luce dei criteri sopra indicati;
8. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017