Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10599 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LABORATORIO ANALISI VILLANOVA s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

San Giacomo n. 22, presso gli avv.ti Nasti Alessandro e Giuseppe

Comunale, rappresentata e difesa dall’avv. Fioravante Carletti,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 41/04/05, depositata il 25 maggio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

aprile 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per i controricorrenti

e ricorrenti incidentali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Laboratorio Analisi Villanova s.r.l., esercente attività di prestazione di servizi sanitari, propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato alla contribuente il diritto al rimborso di somme versate, per gli anni 1996/2000, a titolo di IVA assolta su acquisti relativi a beni destinati in modo esclusivo ad attività esente, rimborso richiesto a norma dell’art. 13, parte B, lett. c), della 6^ Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE. Il giudice d’appello ha ritenuto che questa disposizione si riferisce solo alle attività di ospedalizzazione e cure mediche svolte da “organismi di diritto pubblico oppure a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi” e che la contribuente non rientra in tali categorie soggettive.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso, qualificato anche come “ricorso incidentale condizionato”.

3. Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 deducendo che il giudice d’appello avrebbe pronunciato su questione – sussistenza dei requisiti soggettivi per poter usufruire dell’esenzione – non riproposta in appello dall’Ufficio.

Con il secondo motivo, è denunciata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 nonchè vizio di motivazione, per non avere il giudice a quo esercitato i poteri istruttori a lui spettanti in ordine alla prova della sussistenza dei detti requisiti in capo alla ricorrente.

Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in ordine alla tempestività dell’istanza di rimborso.

2.2. Il ricorso deve essere complessivamente rigettato, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., in quanto il dispositivo della stessa, con la quale è stato negato il diritto al rimborso, risulta conforme a diritto.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in virtù del quale, in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-I8/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati per l’esercizio di un’attività esentata in forza di detto articolo, in quanto l’IVA versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza (Cass., Sez. un., nn. 20752 dei 2008, 27207 del 2009 e 355 del 2010, nonchè Cass. nn. 9107 del 2009 e 4629 del 2011).

3. Il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile, in quanto, al di là dell’indicazione contenuta nell’intestazione dell’atto (evidentemente frutto di errore materiale), questo contiene soltanto la richiesta di rigetto del ricorso, senza proporre alcun motivo di doglianza nei confronti della sentenza in esame.

4. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione è stata definita solo con l’intervento della Corte di Giustizia e delle conseguenti pronunce di questa Corte, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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