Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10599 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 04/06/2020), n.10599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 100-2019 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1140/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett c), in quanto il decidente del grado avrebbe provveduto a rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, giudicandone inattendibili le dichiarazioni, senza tuttavia spiegarne le ragioni e, dunque, con motivazione apparente, tanto più che il ricorrente aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1-bis, in quanto il decidente avrebbe provveduto a rigettare la domanda in punto di protezione sussidiaria senza valutare la sussistenza di un danno grave, ritenendo che in Nigeria non vi fosse una situazione configurabile come conflitto armato o, altrimenti, di pericolo generalizzato; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 3, comma 3, lett. a) e degli artt. 3 e 7 CEDU, in quanto il decidente avrebbe provveduto a rigettare la domanda in punto di protezione sussidiaria sulla base di un giudizio prognostico, futuro ed incerto e non considerando lo stato effettivo ed attuale della Nigeria; 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, in quanto il decidente avrebbe provveduto a rigettare la domanda in punto di protezione umanitaria senza operare un esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo, inteso a confutare il giudizio di inattendibilità formulato dalla Corte d’Appello, è inammissibile in quanto riguardo ad esso si è formato il giudicato, leggendosìpag. 3 della sentenza che “l’appellante non ha contestato la valutazione di non credibilità operata dal giudice di primo grado e neppure abbia fatto cenno alla sua vicenda personale, limitandosi a riproporre la sola domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, facendo riferimento alla ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”.

3. Quanto ai restanti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto intesi a rimarcare un dissenso puramente motivazionale rispetto alle ragioni enunciate dal decidente, essi si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità essendo diretti a sindacare l’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito.

Ed invero la Corte d’Appello, in replica alla sola doglianza giudicata procedibile, si è data cura di smentirne la fondatezza con ampia ed approfondita motivazione, suffragata dalla consultazione di accreditate fonti informative internazionali., pervenendo alla conclusione che il timore palesato dal ricorrente “sia del tutto infondato non essendovi attualmente in Nigeria alcuna situazione di conflitto interessante l’intero paese, caratterizzata da violenza indiscriminata tale da costituire una minaccia grave per la sua vita e sua incolumità”.

4. Rispetto al rappresentato quadro di fatto, le doglianze ricorrenti non evidenziano alcuna criticità in diritto e sollecitano unicamente, anche lamentando impropriamente carenze istruttorie o lacunosità di indagine da parte del decidente del grado, una rinnovata valutazione delle risultanze di fatto a cui questi ha già proceduto nella specie, rigettando tutte le domande.

5. E d’altro canto, anche in disparte da ciò, le doglianze in questione non si renderebbero per questo comunque scrutinabili, del pari incorrendo in altre non meno preclusive ragioni di inammissibilità.

6. E per vero il pur ampio ventaglio impresso dal ricorrente alle contestazioni in diritto non soddisfa minimamente lo statuto della censurabilità per cassazione del corrispondente, astenendosi in particolare dall’indicare quale specifica affermazione formulata nella sentenza si assume contraria alle norme rubrica; così come, non diversamente, non è prospettabile in guisa di errore di diritto una censura avente connotazione puramente motivazionale, che palesa semmai non già che il giudice abbia pronunciato contra ius, ma che della sua decisione non se ne condividono le ragioni; così come ancora non si può argomentare, denunciando a vario titolo l’insufficienza, l’incompletezza o la contraddittorietà della motivazione, la sussistenza di pretese anomalie nell’iter formativo della decisione, i riportati vizi non essendo più perseguibile. sotto il vigore dell’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

8. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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