Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10598 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27023/2004 proposto da:

AGRARIA CHECCHI SILVANO SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Sig. O.S. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E DUSE 5/G, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI Sergio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato UBALDI Roberto

con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGRIMPORT SPA (OMISSIS), M.O. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 28220/2004 proposto da:

M.O.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE DEL GALLO 4, presso lo studio

dell’avvocato TASSINI SERGIO, che lo rappresenta e difende con delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGRIMPORT SPA (OMISSIS), AGRARIA CHECCHI SILVANO SRL;

– intimati –

sul ricorso 319/2005 proposto da:

AGRTMPORT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

S.F. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

117, presso lo studio dell’avvocato PFTILLO FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende con delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

AGRARIA CHECCHI SILVANO SRL, M.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 670/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Prima Civile, 27/02/2004; depositata il 07/05/2004; R.G.N.

1214/A/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato SERGIO TASSINI;

udito l’Avvocato FRANCESCO PERILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

IN FATTO

M.O. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Pistola, le società Agrimport e Agraria Checchi chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’utilizzazione di un fertilizzante prodotto e distribuito dalla prima società e consigliatogli da un dipendente della seconda, sua abituale fornitrice – che aveva causato danni irreversibili a diecimila piante di sua proprietà.

Il giudice di primo grado, all’esito della disposta CTU, non avendo rinvenuto alcun elemento di colpa nel comportamento dell’attore quanto alle modalità d’uso del fertilizzante, accolse la domanda condannando le convenute in solido al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., riconoscendo nel contempo un diritto di manleva in favore della Checchi, essendo state le istruzioni per l’uso del prodotto (che non conteneva alcuna indicazione circa il corretto dosaggio da adottare) fornite dal rappresentante di zona della Agrimport, per l’effetto obbligata in garanzia.

L’impugnazione proposta dalla Agrimport fu parzialmente accolta dalla corte di appello di Firenze che rigettò la domanda di manleva della Checchi verso la Agrimport, ritenne entrambe le società responsabili dell’illecito a titolo di autonoma colpa concorrente, configurò il comportamento del M. in termini di concorso ex art. 1227 c.c., nella misura di un terzo, ridusse, per l’effetto, l’importo del risarcimento riconosciuto in prime cure a quest’ultimo.

La sentenza è stata impugnata da M.O. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi e illustrato da memoria (procedimento 28220/04) e dalla Agraria s.r.l. con ricorso articolato in un unico motivo illustrato a sua volta da memoria (procedimento n. 27023/04).

Diritto

IN DIRITTO

Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti, aventi ad oggetto la medesima sentenza della corte di appello di Firenze.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Il ricorso M. lamenta:

Violazione di norme di diritto per illogica, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Violazione ed errata applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 224 del 1988.

Entrambi i motivi risultano privi di pregio.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la condotta dell’utilizzatore finale (professionalmente aduso al contatto con i fertilizzanti attesane la qualità di imprenditore agricolo), anzichè essere improntata alla doverosa prudenza imposta dalle generiche ed imprecise indicazioni ricevute in ordine all’utilizzazione del nuovo prodotto – ciò che avrebbe dovuto indurlo ad un uso parziale a titolo di prova – si sia dipanata a sua volta e in via autonoma entro una colpevole orbita di imprudenza, avendo egli usato il fertilizzante contemporaneamente su tutte le diecimila piante in suo possesso.

L’accertamento in fatto compiuto dal giudice toscano, in ordine alla predicabilità di un autonomo profilo di causalità concorrente nella colpevole condotta del M., scevro da vizi logico-giuridici, si sottrae tout court al sindacato di legittimità di questa corte regolatrice.

Il ricorso della Agraria Checchi s.r.l. a sua volta censura la sentenza d’appello lamentando:

Violazione di norme di diritto per contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Violazione ed errata applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 224 del 1988 (artt. 4, 5, 8 e 10).

Il motivo è infondato.

Anch’esso, al pari di quelli dianzi esaminati, critica la decisione impugnata sotto il profilo della erronea applicazione delle norme dettate in tema di responsabilità del produttore, ma omette del tutto di considerare che, del tutto correttamente, la corte fiorentina ha ritenuto, con motivazione ancora una volta esente dai vizi logico-giuridici infondatamente lamentati, di rinvenire un autonomo profilo di colpa nella condotta della società ricorrente (in persona di un suo dipendente), con apprezzamenti di fatto delle risultanze di causa che sfuggono a qualsivoglia censura in sede di legittimità.

Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della reciproca soccombenza, come da dispositivo.

PQM

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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