Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10598 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24181/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI

31, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RIPONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TERESA NOTARO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO

RICCI e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 859/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Messina, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS ha rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente per il riconoscimento della pensione di inabilità ritenendo il reddito familiare dell’assistita superiore al limite reddituale;

2. ricorre P.A., con ricorso affidato ad un motivo con il quale, deducendo violazione di legge, si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto, quantomeno dal 28 giugno 2013, della sussistenza del requisito reddituale, con riferimento al reddito personale dell’assistita;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata (cfr. Cass. 1.3.2011 n. 5003, successivamente n. 10658 del 2012 e da ultimo tra le tante n. 16852 del 2016 in motivazione; da ultimo, Cass. sez. sesta-L n. 27450/2016);

7. solo per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 5, convertito con modificazioni, nella L. 9 agosto del 2013, n. 99, assume rilievo il solo reddito personale dell’invalido e non più quello degli altri componenti il nucleo familiare;

8. tale nuovo regime reddituale trova applicazione, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, anche alle domande amministrative già presentate ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione e con esclusione del pagamento di importi arretrati sicchè, in tali casi, l’erogazione della prestazione spetterà sulla base del reddito personale dal 28 giugno 2013 in poi e sulla base del reddito familiare per il periodo antecedente (cfr., fra le tante, Cass. 2 febbraio 2016 n. 1997);

9. ne consegue che, nel caso in esame, sussistendo gli altri requisiti di legge (sanitario ed anagrafico), occorreva prendere in considerazione, dal 28 giugno 2013 in poi, il reddito dell’invalida ai fini del riconoscimento della prestazione;

1. la sentenza impugnata, che non si è conformata ai predetti principi, va pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa dev’essere rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria che procederà a nuovo esame sulla base di quanto sin qui detto;

11. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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