Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10598 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36697-2018 proposto da:

S.C.T., D.N.F., D.N.L., in

proprio e quali eredi del Sig. D.N.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI, 46, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIULIO COSTANZO;

– ricorrenti –

contro

D.N.D., SI.CA., ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2702/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.N.D. e D.N.R. nel 2009 convennero dinanzi al Tribunale di Napoli Si.Ca. e la società assicurazioni Generali S.p.A., esponendo che:

-) il 22 giugno 2004 D.N.D., mentre si trovava alla guida di un ciclomotore di proprietà di D.N.R., venne urtato a tergo e fatto cadere da un veicolo che si allontanava senza fermarsi;

-) in seguito si era accertato che il veicolo investitore apparteneva a Si.Ca., ma era stato oggetto di furto il giorno stesso del sinistro.

Conclusero pertanto gli attori chiedendo la condanna di ambo i convenuti al risarcimento del danno.

Si costituì la sola assicurazioni Generali contestando la domanda.

2. Con sentenza 16 gennaio 2012 n. 513 il Tribunale di Napoli accolse

la domanda del solo D.N.D..

La sentenza venne appellata dalla Generali.

3. Con sentenza 6 giugno 2018 n. 2/7/02 la Corte d’appello di Napoli accolse il gravame e dichiarò inammissibile la domanda come proposta da D.N.R. e D. nei confronti della Generali, condannandoli alle spese del doppio grado.

Ritenne la Corte d’appello che, al momento del sinistro, il veicolo investitore era ancora formalmente coperto d’una polizza valida ed efficace. Anche se il veicolo era stato infatti denunciato come rubato, al momento del sinistro “non si era ancora verificata la sospensione dell’assicurazione del veicolo oggetto di furto” tricord che il sinistro è avvenuto nel 2004, e quindi prima dell’entrata in vigore dell’art. 122 cod. ass.).

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dagli eredi di D.N.R., con ricorso fondato su due motivi. Si.Ca. e la assicurazioni Generali non si sono difesi.

Il ricorso è stato notificato anche a D.N.D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto ritualmente notificato depositato, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Il giudizio va di conseguenza dichiarato estinto.

Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata alcuna attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

(-) dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA