Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10598 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 04/06/2020), n.10598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 93-2019 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6,

presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 892/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO M

ARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 11, e della lacunosità della motivazione mercè la quale il decidente del grado avrebbe provveduto a rigettare la domanda di riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, giudicandone inattendibili le dichiarazioni, senza tuttavia spiegarne le ragioni e, dunque, con motivazione apparente, tanto più che il ricorrente aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1-bis, in quanto il decidente avrebbe provveduto a rigettare la domanda in punto di protezione sussidiaria senza valutare la sussistenza di un danno grave, ritenendo che in Nigeria non vi fosse una situazione configurabile come conflitto armato o, altrimenti, di pericolo generalizzato; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 3, comma 3, lett. a) e degli artt. 3 e 7 CEDU, in quanto il decidente avrebbe provveduto a rigettare la domanda in punto di protezione sussidiaria sulla base di un giudizio prognostico, futuro ed incerto e non considerando lo stato effettivo ed attuale della Nigeria; 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, lett. c) e art. 4, in quanto il decidente avrebbe provveduto a rigettare la domanda in punto di protezione umanitaria senza operare un esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata, non risultando idoneo allo scopo il deposito di un atto di costituzione in funzione della partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto intesi a rimarcare un dissenso puramente motivazionale rispetto alle ragioni che hanno determinato la Corte adita a respingere il proposto gravame, si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità essendo diretti a sindacare l’apprezzamento condotto in linea di fatto dai giudici di merito.

3. Ed invero il Tribunale, prima, e, per quel che qui più interessa, la Corte d’Appello, dopo, hanno motivato il proprio sfavorevole giudizio giudicando inaffidabili le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso delle sue audizione in quanto “incoerenti e contraddittorie oltre che discordanti rispetto alle risultanze delle fonti”. Più in dettaglio, annota al riguardo la sentenza qui impugnata, focalizzando l’attenzione sull’inattendibilità di quanto riferito dal ricorrente riguardo alle modalità di affiliazione alla setta degli Ogboni, che avviene di regola su base volontaria e non è frutto perciò di un’attività di coercizione, vanno ritenute “condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado circa la non credibilità del racconto complessivamente reso dal ricorrente, basato su un clichè la cui inverosimiglianza appare di tutto rilievo”.

In ragione di ciò va, quindi, rammentato, a conforto della premessa declaratoria di rito, che, secondo quanto ancora di recente ribadito da questa Corte, “da valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito”, il cui giudizio è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con esclusione perciò di ogni inferenza che sia argomentatile in relazione alla pretesa insufficienza della motivazione o in base ad una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340) o, come qui pure si allega, in ragione di un vizio di motivazione apparente, suffragandosi per vero l’impugnato giudizio in forza di una motivazione più che adeguata al fine di rendere conto delle ragioni del decidere.

4. Nè, peraltro, quando mai il soprascritto responso non si giudicasse assorbente e si intendesse scrutinarne il merito, le dispiegate doglianze e, segnatamente quelle che il ricorrente alimenta con i motivi successivi al primo, godrebbero di miglior favore.

Oltre che nella preclusione dianzi indicata circa l’insindacabilità delle valutazioni di merito operate dal decidente nel grado, andrebbero del pari evidenziate, in analoga chiave preclusiva, anche le ulteriori lacunosità che affliggono sotto questo riguardo le doglianze di che trattasi.

5. Ed invero il pur ampio ventaglio impresso dal ricorrente alle contestazioni in diritto non soddisfa minimamente lo statuto della censurabilità per cassazione del corrispondente errore, astenendosi in particolare dall’indicare quale specifica affermazione formulata nella sentenza si assume contraria alle norme rubrica; così come, non diversamente, non è prospettabile in guisa di errore di diritto una censura avente connotazione puramente motivazionale, che palesa semmai non già che il giudice abbia pronunciato contra ius, ma che della sua decisione non se ne condividono le ragioni; così come ancora non si può argomentare, denunciando a vario titolo l’insufficienza, l’incompletezza o la contraddittorietà della motivazione, la sussistenza di pretese anomalie nell’iter formativo della decisione, i riportati vizi non essendo più perseguibile, sotto il vigore dell’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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