Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10597 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23406/2015 proposto da:

POSTEL SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCA BONFRATE;

– ricorrente –

contro

D.S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI, 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2327/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con sentenza del 25.3.2015, la Corte di appello di Roma, confermava la genericità della causale apposta al primo contratto di somministrazione intervenuto tra le attuali parti in causa (stipulato il 28/7/2008 per “ragioni di carattere produttivo relative a: carico produttivo mass printing”) e, in accoglimento parziale del gravame svolto dalla società e in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, condannava la società al pagamento del risarcimento del danno nella misura di otto mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto della durata del rapporto intercorso tra le parti (circa due anni) e del numero di contratti sottoscritti (quattro); dichiarava inoltre la nullità, per assoluta genericità della domanda restitutoria svolta dalla società in riferimento alla pretesa restituzione di quanto ricevuto dalla lavoratrice in virtù della gravata sentenza;

2. avverso tale sentenza ricorre la società con ricorso affidato a tre motivi coni quali deduce violazione di legge per la ritenuta genericità della causale; per la ritenuta nullità della domanda restitutoria una volta applicata la regola indennitaria enunciata dall’art. 32 (questione sulla quale sono incentrati il secondo e terzo motivo);

3. la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. è stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data 7 febbraio 2017;

5. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società ricorrente risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

6. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

7. le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della controversia;

8. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra la parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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