Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10597 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10597 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 5060-2015 proposto da:
CIAMBELI I ANNAMARIA, TRAPANI ANNAMARIA,
MALTESE CARLO, MALTESE GIOVANNI, elettivamente
domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINI°, 44, presso lo
studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentati e difesi dagli
avvocati CIFRO SITO, ALFONSO CAPOTORTO giusta procura in
calce al ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente dotniciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 23/05/2016

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 50086/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Giovanni Fronticelli Baldelli (delega avvocato
Capotorto) difensore dei ricorrenti che si riporta al ricorso.

Ric. 2015 n. 05060 sez. M2 – ud. 08-03-2016
-2-

ROMA del 24/03/2014, depositato il 25/06/2014;

IN FATTO
Con ricorso in riassunzione, all’esito di annullamento con rinvio disposto
da questa Corte con sentenza n. 18303/12, Annamaria Ciambelli, Annamaria
Trapani, Carlo Maltese e Giovanni Maltese adivano la Corte d’appello di

un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89,
lamentando la durata irragionevole di una causa civile di divisione ereditaria
promossa nei confronti dei rispettivi danti causa di cui si dichiaravano eredi
(Carlo e Giovanni Maltese di Laura Trapani, e Annamaria Ciarnbelli e
Annamaria Trapani di Mario Trapani).
Resisteva il Ministero.
Con decreto del 25.6.2014 la Corte d’appello rigettava la domanda, in
considerazione del fatto che dalla lettura del ricorso non risultava mai
menzionata la circostanza che in sede di equa riparazione i ricorrenti avessero
agito iure hereditatis, sicché la domanda doveva ritenersi proposta
esclusivamente iure proprio. E poiché sotto quest’ultimo profilo la durata
della loro partecipazione al giudizio presupposto non aveva ecceduto il
termine di durata ragionevole, la domanda non poteva essere accolta.
Per la cassazione di tale decreto Annamaria Ciarnbelli, Annamaria Trapani,
Carlo Maltese e Giovanni Maltese propongono ricorso, affidato a un solo
motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti lamentano un “error in
iudicando” per la violazione o falsa applicazione degli arti. 112 e 115 c.p.c.
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Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di

nonché il vizio di “omessa o illogica motivazione circa un punto decisivo
della controversia prospettato dalla parte” (sic), in relazione ai nn. 3 e 5
dell’art. 360 c.p.c. Si sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente
interpretato la domanda, poiché, contrariamente a quanto sostenuto nel

rispettiva qualità di eredi, ma avevano anche operato una dettagliata analisi
dello svolgimento del giudizio presupposto sin dal 1984, e precisato di aver
subito “in qualità di eredi” un palese deprezzamento dei beni loro assegnati a
seguito della divisione.
2. – Limitatamente alla nullità derivante dall’omessa pronuncia, lamentata
in via implicita grazie al richiamo all’art. 112 c.p.c., il motivo, riqualificato
sub specie di error in procedendo (e non in iudicando, come impropriamente
dedotto nel ricorso) in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., è fondato.
Infatti, quando con il ricorso per cassazione è dedotto un error in
procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente
l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è
fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale
motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è
giudice anche del fatto processuale (cfr. Cass. n. 16164/15, che nel rilevare un
vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della
originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente
all’interpretazione dell’atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di
merito).
Nello specifico, i ricorrenti avevano per l’appunto premesso di essere eredi
dei soggetti convenuti nel giudizio di riferimento, e cioè Carlo e Giovanni
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decreto impugnato, i ricorrenti avevano non solo premesso nel ricorso la loro

Maltese di Laura Trapani, e Annamaria Ciamhelli e Annamaria Trapani di
Mario Trapani, richiamando ripetutamente tale loro qualità, sicché appare di
tutta evidenza che nel richiedere l’indennizzo per tutta la durata eccedente
della causa i ricorrenti avessero implicitamente dedotto di agire, appunto, iure

3. – Pertanto, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Roma, che provvederà all’esame di merito della
domanda di equo indennizzo proposta iure hereditatis dagli odierni ricorrenti
e regolerà le spese di cassazione.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, 1’8.3.2016.

hereditatis.

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