Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10597 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36194-2018 proposto da:

EDIL KOERTING CANEPA SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 13, presso lo studio dell’avvocato

AGOSTINO GESSINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO SANTONI;

– ricorrente –

contro

BANCA IFIS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 4, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEOPOLDO CONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2289/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Mari, avendo stipulato un contratto di appalto (nella veste di appaltatore) con la società Edil Koerting, emise fattura per circa 50.000 curo, e cedette il proprio credito alla Banca Ifis.

La società cessionaria ne chiese in via monitoria il pagamento alla Edil Koerting.

Quest’ultima propose opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Venezia, allegando che i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte, e che comunque aveva già pagato alla Mari somme largamente eccedenti quelle effettivamente dovute.

2. Il Tribunale di Venezia con sentenza 28 novembre 2011 n. 2954 rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata dalla Edil Koerting.

3. La Corte d’appello di Venezia con sentenza 23 agosto 2018 n. 2289 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che la Edil Koerting avesse confessato stragiudizialmente l’esistenza del proprio debito nei confronti della Mari, inviando una lettera alla banca nella quale dichiarava che i crediti indicati nelle fatture cedute dalla Mari alla Banca erano “concernenti forniture regolarmente eseguite per le quali ci impegniamo a non sollevare alcuna eccezione in merito alle esigibilità e liquidità dei crediti stessi”.

Ha aggiunto la Corte d’appello che la Edil Koerting, nel rendere la suddetta confessione, non fosse affatto incorsa in alcun errore di fatto, idoneo a giustificare la revoca della confessione ex art. 2732 c.c..

Infatti la tesi dell’opponente, secondo cui il suddetto errore sarebbe emerso da un accertamento tecnico preventivo ante causam celebrato fra le stesse parti, era infondata perchè quell’accertamento tecnico preventivo aveva avuto ad oggetto un contratto diverso da quello da cui era scaturito il credito oggetto di contestazione.

Ha aggiunto che l’appellante aveva inteso sostenere la tesi dell’errore di fatto con “argomentazioni tautologiche”.

4. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza la Edil Koerting con due motivi (quello indicato come “terzo motivo” nel ricorso in realtà non contiene una censura vera e propria).

La Banca IFIS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c..

Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto valida la procura alle liti conferita dalla banca al proprio difensore.

La nullità discenderebbe dal fatto che il rappresentante della banca avrebbe conferito la suddetta procura in nome proprio, e non quale legale rappresentante dell’istituto di credito.

La tesi della ricorrente si fonda sul rilievo che nella procura suddetta è stato utilizzato un aggettivo possessivo ed un pronome personale declinati al maschile singolare (vi si legge infatti: “il sottoscritto ecc. nomina e costituisce suo procuratore e difensore l’avvocato Leopoldo Conti affinchè abbia ad assisterlo rappresentarlo e difenderlo in ogni grado ecc.”).

Secondo la ricorrente, pertanto, che A.G., il quale sottoscrisse la procura alle liti nella qualità di rappresentante della banca, redigendo la procura nei termini sopra trascritti non conferì affatto all’avvocato Leopoldo Conti il potere di rappresentare la banca, ma solo il potere di rappresentare lo stesso A..

1.1. Il motivo è infondato.

La lettura del contesto della procura e dell’atto nel quale è inserita non lascia alcun dubbio sul fatto che essa fu conferita in nome e per conto della società.

E’ sin troppo noto, infatti, che gli atti negoziali vanno interpretati non solo in base alla lettera, ma anche alla luce della comune intenzione delle parti, e nel caso di specie è alquanto arduo immaginare per quale ragione il legale rappresentante dell’istituto di credito avrebbe dovuto conferire un mandato difensivo in nome proprio, per farsi difendere in un giudizio nel quale non era nemmeno convenuto.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2732 e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame d’un fatto decisivo.

Censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’odierna società ricorrente non incorse in alcun errore di fatto allorchè confessò alla Banca di essere effettivamente debitrice, e che di conseguenza non poteva essere impugnata la confessione stragiudiziale.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Edil Koerting Canepa s.r.l. in liquidazione alla rifusione in favore di Banca Ifis s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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