Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10597 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CLINITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via San Giacomo n. 22, presso gli

avv.ti Nasti Alessandro e Giuseppe Comunale, rappresentata e difesa

dall’avv. Fioravante Cadetti, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 37/37/05, depositata il 19 aprile 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

aprile 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per i controricorrenti

e ricorrenti incidentali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Clinitalia s.r.L, esercente attività di prestazione di servizi sanitari, propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato alla contribuente il diritto al rimborso di somme versate, per l’anno 1999, a titolo di IVA assolta su acquisti relativi a beni destinati in modo esclusivo ad attività esente, rimborso richiesto a norma dell’art. 13, parte B, lett. c), della 6^ Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE. Il giudice d’appello ha ritenuto che questa disposizione “si riferisce alla successiva cessione dei beni usati nell’attività esente, e non pure agli acquisti, nel senso che, in caso di cessione di un bene, per il quale all’atto di acquisto non era stato possibile detrarre l’IVA, la successiva rivendita deve essere effettuata in esenzione d’imposta”.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso e propongono anche ricorso incidentale condizionato, al quale a sua volta resiste la Clinitalia s.r.l..

3. Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, deducendo la novità dell’eccezione, sollevata dall’Ufficio per la prima volta in appello, relativa alla interpretazione della sopra citata norma comunitaria.

Il motivo è infondato, in applicazione del principio secondo il quale nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto: ne consegue che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal menzionato art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum, fatto salvo il limite del giudicato (Cass. nn. 11682 del 2007, 1133 del 2009, 21314 del 2010). Peraltro, il giudice ha il potere-dovere di applicare, anche d’ufficio, il diritto comunitario (Cass., Sez. un., n. 26948 del 2006).

3. Con il secondo motivo, viene riproposta all’esame di questa Corte la questione della interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, contestando la conclusione cui è giunto il giudice d’appello.

Il motivo è infondato.

Costituisce, infatti, principio consolidato quello in virtù del quale, in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C- 155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati per l’esercizio di un’attività esentata in forza di detto articolo, in quanto l’IVA versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza (Cass., Sez. un., nn. 20752 del 2008, 27207 del 2009 e 355 del 2010, nonchè Cass. nn. 9107 del 2009 e 4629 del 2011).

4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione è stata definita solo con l’intervento della Corte di Giustizia e delle conseguenti pronunce di questa Corte, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA