Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10597 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 292-2019 R.G. proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AL QUARTO MIGLIO

50, presso lo studio dell’avvocato ROSA CARLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GABRIELE MUNDO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO RENZULLI;

– resistente –

contro

S.A.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2082/2018 del

TRIBUNALE di NOLA, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

regolamento di competenza proposto da V.R., con le

conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che V.R. ha convenuto il Comune di Noia dinanzi al Giudice di pace di Marigliano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del fatto illecito dedotto in giudizio;

che, a seguito dell’accoglimento della domanda, il Comune di Nola ha proposto appello, avverso la sentenza del Giudice di pace di Marigliano, dinanzi al Tribunale di Noia, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice di primo grado;

che, con sentenza resa in data 20/11/2018, il Tribunale di Nola, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Nola, e in accoglimento dell’appello, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Marigliano a conoscere della domanda proposta da V.R.;

che, avverso la sentenza del Tribunale di Nola, V.R. propone regolamento di competenza;

che il Comune di Nola resiste con controricorso;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento di competenza, con le conseguenze di legge;

considerato che, con il regolamento proposto, V.R. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 c.p.c., per avere il Tribunale di Nola erroneamente dichiarato l’incompetenza territoriale del primo giudice nonostante il Comune di Nola convenuto fosse rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado, ed avesse inammissibilmente sollevato la questione di competenza per la prima volta in sede d’appello, in violazione della preclusione sul punto sancita dall’art. 38 c.p.c.;

che il ricorso è fondato;

che, al riguardo osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall’art. 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28, sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183”;

che, nel caso di specie, è pacifico che il Comune di Nola sia rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado, senza aver conseguentemente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito nel termine di preclusione sancito dall’art. 38 c.p.c.;

che ciò posto, caduto il termine di preclusione dettato dall’art. 38 c.p.c., per la proposizione dell’eccezione d’incompetenza, la successiva sollevazione di detta eccezione per la prima volta in sede di appello da parte del Comune di Nola deve ritenersi inammissibile, essendosi nella specie definitivamente radicata la competenza territoriale del Giudice di pace di Marigliano a conoscere della domanda originariamente proposta da V.R.;

che, conseguentemente, del tutto illegittimamente il Tribunale di Nola ha accolto detta eccezione d’incompetenza territoriale, non avvedendosi dell’irrimediabile tardività della sollevazione di detta eccezione, essendo il Comune di Nola definitivamente decaduto dalla facoltà di proporla;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata la competenza in primo grado del Giudice di Pace di Marigliano, con la conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Nola per la prosecuzione del giudizio d’appello.

P.Q.M.

Dichiara la competenza in primo grado del Giudice di Pace di Marigliano e rimette gli atti al Tribunale di Nola per la prosecuzione del giudizio d’appello.

Condanna il Comune di Noia al rimborso, in favore di V.R., delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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