Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10596 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17360/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1138/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 6/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame svolto dalla parte privata, riconosceva il diritto di M.A. all’assegno ordinario di invalidità con decorrenza da marzo 2012;

2. l’I.N.P.S. impugna la sentenza, per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che, trattandosi di revoca dell’assegno ordinario di invalidità, la Corte territoriale avrebbe dovuto, anche d’ufficio, verificare la sussistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo (L. n. 222 del 1984, ex art. 1, comma 7), assumendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale conteggiare i contributi, il giorno di presentazione della domanda amministrativa diretta al ripristino della prestazione;

3. l’intimato non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. questa Corte (v., fra le altre, Cass. sez. sesta-L 8 giugno 2015, n. 11748) ha già osservato che nella decisione della controversia avente ad oggetto il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, revocato per asserita mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, il giudice, qualora intenda provvedere, in parziale accoglimento della domanda, al riconoscimento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l’esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa (o, in difetto di questa, della domanda giudiziaria) di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda (v., in tema, anche Cass. 21 aprile 2006, n. 9388);

6. quanto detto vale anche nel caso di ripristino della prestazione previdenziale già liquidata in base alle disposizioni esistenti anteriormente all’entrata in vigore della L. 12 giugno 1984, n. 222, ma poi revocata, qualora si profili l’accoglimento parziale della domanda – con il riconoscimento, ai sensi della L. n. 222 del 1984, artt. 1, 2 e 12 e art. 149 disp. att. c.p.c., del diritto dell’assicurato a conseguire la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all’epoca della revoca – nel qual caso il giudice deve controllare, anche d’ufficio, l’esistenza del requisito contributivo relativo prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno di presentazione della domanda di ripristino della prestazione, dovendosi applicare, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, la L. n. 222 del 1984, art. 4, comma 2, qualora la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l’entrata in vigore di quest’ultima (Cass., Sez. U. 21 marzo 2001, n. 118; Cass. 8 novembre 2011, n. 23191; Cass. 15 marzo 2012, n. 4179; Cass. 7 aprile 2014, n. 8068);

7. la Corte territoriale non si è conformata ai predetti principi e ha omesso di valutare, anche d’ufficio, la sussistenza del requisito di attualità contributiva (c.d. requisito contributivo relativo) fissato in un anno dal R.D.L. n. 636 del 1952, art. 9, n. 2, lett. b, successivamente elevato a tre anni dalla L. n. 222 del 1984, art. 4, per i trattamenti erogati con decorrenza posteriore all’entrata in vigore della citata legge;

8. la sentenza dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania che procederà all’accertamento del predetto requisito con riferimento alla domanda amministrativa di ripristino ovvero, in mancanza, alla data del ricorso di primo grado;

9. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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