Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10595 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23164/2005 proposto da:

SOCIETA’ IMMOBILIARE DANTE SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO FMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato

RUFFOLO Ugo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA LARGO

GONZACA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato PAZZAGLIA

Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NJCOLINI MASSIMO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 16/07/2004, depositata il

14/02/2005; R.G.N. 343/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Ugo RUFFOLO;

udito l’Avvocato Alessandro PAZZAGLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

La Immobiliare Dante s.p.a. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Ferrara la compagnia assicurativa L’Italica (poi divenuta RAS s.p.a.), chiedendo la corresponsione di un indennizzo, pari a circa L. 900 milioni, dovutole in conseguenza dei danni da gelo subiti dai propri frutteti nell’ultima decade del marzo e il 14 aprile del 1998, danni tempestivamente denunciati con telefax alla compagnia che aveva, peraltro, disposto un sopralluogo soltanto nei successivi giorni del 29 e 30 aprile.

La convenuta, nel costituirsi, eccepì che un primo sopralluogo era stato effettuato già in data 26 marzo 1998, evidenziando altresì la completezza della perizia arbitrale d’appello, vincolante per le parti, che escludeva la risarcibilita dei danni sì come lamentati da controparte.

Il giudice di primo grado dichiarò improponibile la domanda, poichè volta, nella sostanza, ad impugnare le conclusioni della perizia collegiale arbitrale in violazione del disposto dell’art. 16 del contratto di assicurazione, che limitava l’impugnativa ai soli casi di dolo e colpa grave, nella specie neppure prospettati dall’attrice.

L’impugnazione proposta dalla società Dante fu rigettata dalla corte di appello di Bologna.

La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 7 motivi.

Resiste con controricorso la RAS.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in merito all’avvenuta effettuazione, da parte della compagnia assicuratrice, di un sopralluogo nel marzo 1998.

Il motivo è inammissibile.

Esso difetta patentemente del requisito della autosufficienza, non essendo in esso riportati, sia pur in parte qua, il contenuto degli atti di causa (la perizia d’appello, gli elementi documentali prodotti in sede di merito, i numerosi rilievi, sempre di merito, svolti in relazione alle modalità di effettuazione della perizia) dei quali la società ricorrente lamenta, sotto il profilo della insufficienza motivazionale, il predicato vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, essendo principio ormai consolidato presso questa corte regolatrice quello secondo il quale il giudice di legittimità non ha accesso diretto agli atti di causa (se non per rilevare eventuali errores in procedendo in cui sia incorso il giudice di merito), ma deve poter attingere direttamente e infungibilmente al contenuto del motivo di ricorso gli elementi idonei per rilevare il vizio lamentato. Si è tralaticiamente affermato, difatti (e pluribus, Cass. 15672/2005), come debba dirsi indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, con la conseguenza che il ricorrente (principale e incidentale) deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non può ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata, allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti quali risultanti dalla sentenza oggetto di impugnazione e dalla narrativa del ricorso principale, poichè le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo.

Con il secondo motivo, si denuncia, nuovamente, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in merito alle modalità di effettuazione, da parte della compagnia assicurativa, di un sopralluogo nel marzo 1998, qualora esso sia affettivamente avvenuto.

Il motivo è inammissibile, mancando del tutto la esplicazione della rilevanza, ai fini del decidere, della presunta omissione, non senza considerare che l’art. 10 delle condizioni generali di polizza contemplava la mera facoltà, e non anche l’obbligo, di ispezione dei prodotti danneggiati da parte dell’assicuratore.

Con il terzo motivo, si denuncia un ulteriore vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia circa la nullità della clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto.

Il motivo – al di là della sua patente inammissibilità, lamentandosi con esso, sotto le erronee spoglie del vizio di motivazione, un (supposto) error iuris in cui sarebbe incorso il giudice territoriale, sub specie del (preteso) malgoverno, da parte di questi, delle norme in tema di interpretazione negoziale, essendo nella specie evocati, sotto il profilo di una loro (presunta) violazione, l’art. 1229 c.c., e la L. n. 192 del 1998, art. 9, è comunque infondato nel merito, avendo la corte felsinea ampiamente motivato il proprio convincimento in ordine alla validità della clausola in discorso (con particolare riguardo alla limitazione di responsabilità in essa contenuta) con argomentazioni scevre da vizi logico-giuridici, che la corte interamente condivide e fa proprie.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione alla valutazione della natura giuridica della perizia contrattuale prevista in contratto, anche alla luce della clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto, in rapporto agli artt. 1349 e 1444 c.c..

Il motivo è inammissibile, rappresentando per la prima volta a questa corte un tema di indagine – quello della perizia contrattuale – mai esplorato e dibattuto in sede di merito, non risultando mai (tempestivamente) proposti i mezzi di impugnazione funzionali a contestarne il contenuto, scilicet l’azione di annullamento o di risoluzione.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione alla valutazione del comportamento delle parti sub specie del dovere di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).

La censura è destituita di giuridico fondamento.

Al di là ed a prescindere dalla correttezza giuridica del decisum della corte bolognese nella parte in cui ha ritenuto applicabile per analogia l’art. 11 del contratto di assicurazione (così ritenendo legittima la perizia unilaterale anche in ipotesi diversa da quella dell’esame dei frutti maturi), il ricorrente ancora una volta non spiega in che misura e in che guisa la presunta violazione dei principi suindicati si sarebbe risolta in un vizio della sentenza impugnata ed in un insanabile pregiudizio delle proprie ragioni, onde, in mancanza, addivenire ad una decisione contraria a quella impugnata.

Con il sesto e settimo motivo, si denunciano, rispettivamente i vizi di violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione alla valutazione della doglianze sulla perizia di appello in rapporto all’art. 1374 c.c., nonchè di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia quanto alla doglianza di nullità della pronuncia di primo grado.

I motivi sono entrambi inammissibili, attesone il patente difetto di autosufficienza e la irredimibile illegittimità dei richiami agli scritti difensivi relativi al giudizio di merito.

Il ricorso pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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