Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10595 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 05/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4073/2016 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILLANO SILVETTI (ST

LEGALIA), rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO CIARMOLI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELL1A PREVIDENZA SOCIALE, MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1498/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Napoli, in accoglimento per quanto di ragione del gravarne proposto da D.N.M. ed in riforma dell’impugnata sentenza, condannava l’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento a far data dal settembre 2006, compensando tra le parti le spese di lite del doppio grado, rilevando, in dichiarata adesione alle conclusioni della ctu rinnovata in secondo grado, che la ricorrente era affetta da complesso patologico idoneo a determinarne grave compromissione della autonomia, con necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita e che il beneficio poteva essere riconosciuto dal settembre 2006 e non dalla domanda amministrativa del dicembre 2005;

che di tale decisione domanda la cassazione la D.M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui non hanno opposto difese l’INS ed il MEF, rimasti intimati;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che viene denunziata, con il primo motivo, violazione c/o falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 3, u.c., rilevandosi che la norma fa decorrere il beneficio dal primo giorno del mese successivo alla domanda e che nella specie non ricorreva alcuna delle condizioni per la decorrenza successiva a quella ivi prevista, giacchè la ctu aveva ravvisato la persistenza delle condizioni per l’accesso al beneficio richiesto sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa;

2.2. che, con il secondo motivo, si lamenta nullità della sentenza c/o del procedimento per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sul rilievo che non sussistevano nè la reciproca soccombenza, nè le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla normativa vigente ratione temporis;

3. che il ricorso è da rigettare;

3.1 che il primo motivo e inammissibile in quanto è fondato su un presupposto, ossia la asserita invalidità in misura del 100% a far data dal 1.12.2005, che è condizione diversa da quella occorrente per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento, su cui è fondata la motivazione della sentenza impugnata. Questa, per avere riguardo a tale beneficio assistenziale non è incisa dalle censure di cui al motivo che omettono ogni riferimento alle condizioni previste per l’integrazione del relativo requisito sanitario, rappresentate alternativamente dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dalla incapacità (e non la mera difficoltà) di compiere gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 12521 del 28/05/2009 secondo cui “Le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (conf.: Cass. n. 10166 del 16/05/2005; Cass. n. 10281 del 27/06/2003, 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, ex multis); che le doglianze non riportano il contenuto della originaria domanda e dei motivi del gravame, sicchè deve ritenersi connotato da inammissibilità il motivo che lamenti la mancata valutazione dello stato di inabilità riscontrato a far data dalla domanda amministrativa;

3.2. che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che nella specie il giudizio di primo grado è stato instaurato il 6.10.2008, ossia prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, per cuideve ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina di cui alla L. n. 263 del 2005 cit.;

che va premesso che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 6259 del 18/03/2014);

che nella specie correttamente si è dato risalto all’esito complessivo della lite, e la decisione impugnata non viola il precetto di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, in vigore dal 1 marzo 2006, che, modificando l’art. 92, comma 2, ha stabilito che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre giuste ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Ciò comporta invero che la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di tali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente in motivazione;

che il giudice di appello ha compensato le spese del doppio grado, in considerazione della stabilita decorrenza del beneficio, che fu parzialmente favorevole all’odierno ricorrente, con motivazione idonea ad estrinsecare le ragioni sottostanti la statuizione;

che il provvedimento contiene la esplicitazione delle giuste ragioni che giustificano la compensazione delle spese e tale provvedimento è conforme al principio secondo cui “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (Cass. n. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009, 7307/2011);

4. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

5. che nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, essendo INPS e MEF rimasti intimati;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

PQM

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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