Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10595 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35404-2018 proposto da:

P.G., M.S., R.I.,

A.M., Z.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI FERRAU’;

– ricorrenti –

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1480/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 gli odierni ricorrenti intervennero volontariamente nel processo pendente dinanzi al Tribunale di Catania, ed avente ad oggetto la domanda proposta da nove medici nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da essi sofferto a causa della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi.

Anche gli intervenuti formularono analoga domanda di condanna al risarcimento del danno.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituì eccependo la prescrizione del diritto vantato dagli attori.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c. (nè la sentenza, nè il ricorso, nè il controricorso ne indicano la data) rigettò in quanto prescritta la domanda avanzata dagli attori; accolse la domanda proposta dagli interventori, sul presupposto che la presidenza del Consiglio dei Ministri, costituendosi, avesse sollevato una eccezione di prescrizione solo con riferimento al credito vantato dagli attori, ma non con riferimento al credito vantato dalle parti intervenute.

3. La sentenza venne appellata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza 26 giugno 2018 n. 1480 accolse il gravame, e rigettò anche le domande proposte dagli odierni ricorrenti.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.G., R.I., M.S., C.G., Z.C. e A.M., con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 112,167,345 e 702 bis c.p.c., nonchè degli artt. 2938 e 2946 c.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’Avvocatura dello Stato abbia voluto sollevare l’eccezione di prescrizione anche nei confronti delle parti intervenute volontariamente in causa.

Deducono che tale conclusione si sarebbe dovuta desumere:

-) dal fatto che l’avvocatura si era costituita “contro L.R.R. e consorti-ricorrenti”, e cioè gli originari attori, tacendo nella propria comparsa qualsiasi riferimento al nominativo delle parti intervenute;

-) dalla circostanza che nella comparsa di costituzione e risposta l’avvocatura dello Stato faceva riferimento a “nove ricorrenti”, cioè al numero degli originari attori, e non anche al numero degli intervenuti;

-) dalla circostanza che mancava una espressa manifestazione della volontà, da parte della difesa erariale, di estendere la suddetta eccezione anche alle parti intervenute.

Concludono pertanto i ricorrenti sostenendo che la Corte d’appello ha accolto una eccezione di prescrizione mai ritualmente sollevata nei loro confronti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Sindacabile in sede di legittimità è il vizio di ultrapetizione o di extrapetizione, il quale effettivamente ricorrerebbe se il giudice di merito pronunciasse su una eccezione di prescrizione mai formulata. Ma nel caso di specie è indiscusso che l’eccezione di prescrizione fu sollevata dalla difesa erariale; ciò su cui controvertono le parti è piuttosto la estensione soggettiva di tale eccezione: e cioè se la presidenza del Consiglio dei Ministri intese eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soltanto nei confronti degli attori, oppure anche nei confronti degli intervenuti.

Tuttavia lo stabilire come debba interpretarsi una domanda od una eccezione non costituisce una questione di ultrapetizione, nè di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

L’interpretazione della domanda o dell’eccezione, così come la valutazione della condotta processuale della parte alla luce della quale interpretare domande ed eccezioni, costituiscono altrettanti apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in questa sede.

Pertanto, poichè per quanto detto l’eccezione di prescrizione fu comunque sollevata dalle parti convenute, lo stabilire se il giudice di merito abbia interpretato quell’eccezione in modo corretto o scorretto non è questione che possa prospettarsi nella presente sede di legittimità.

2. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla avvocatura dello Stato resta assorbito.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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