Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10595 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE AURELIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 35

presso lo studio dell’avvocato AGOSTINI PAOLA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2005 della COMM. TRIB. REG. di Roma,

depositata il 11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Agostani Paola, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’avvocato DE BELLIS GIANNI, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

1. Con sentenza n. 58/28/05, depositata l’11.5.05, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1 nei confronti dell’Immobiliare Aurelia s.r.l., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella esattoriale in materia di IVA, per l’anno di imposta 1982.

2. La CTR riteneva, invero, che la precedente sentenza n. 870/04/95 – emessa tra le parti prima dell’iscrizione a ruolo, con la quale era stato confermato l’avviso di accertamento notificato alla contribuente, e passata in giudicato per mancanza di appello – avesse modificato i termini per l’iscrizione dell’imposta, rendendo tempestiva la cartella esattoriale impugnata dall’Immobiliare Aurelia s.r.l., dichiarata, invece, nulla per intervenuta prescrizione decennale dal giudice di prime cure.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 58/28/05 ha proposto ricorso – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – la società contribuente articolando quattro motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, l’Immobiliare Aurelia s.r.l.

deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c) (applicabile alla fattispecie ratione temporis).

1.1. Assume, invero, la ricorrente che in forza della suindicata disposizione – così come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999 – l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti in base agli accertamenti degli Uffici finanziari, sia per quanto concerne le imposte sul reddito che per l’IVA, sarebbe possibile solo entro il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c) (ossia entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo).

Per il che, non sarebbe in alcun modo applicabile alla fattispecie concreta – ad avviso della società Immobiliare Aurelia s.r.l. – il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., posto, invece, dalla CTR del Lazio a fondamento dell’impugnata decisione.

1.2. Il motivo è infondato e va disatteso.

1.2.1. Dall’esame dell’impugnata sentenza – ma la circostanza è riferita anche dalla ricorrente – si evince, infatti, che la cartella esattoriale, impugnata nel presente giudizio, era stata preceduta dalla sentenza n. 870/04/95, con la quale era stato confermato l’avviso di accertamento notificato alla contribuente, e che tale decisione era passata in cosa giudicata per mancanza di appello da parte della società Immobiliare Aurelia s.r.l.. Ne discende che l’iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta da quest’ultima per l’anno 1982, e la relativa emissione della carella esattoriale, sono avvenute in forza del giudicato derivante dalla decisione suindicata, avente ad oggetto l’atto impositivo a monte della cartella impugnata nel presente giudizio. Se ne deve necessariamente inferire, ad avviso della Corte, che non può in alcun modo ritenersi applicabile alla fattispecie concreta – contrariamente a quanto dedotto – dalla ricorrente – il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c). Ed invero, il diritto dell’amministrazione finanziaria alla riscossione di somme dovute dal contribuente a titolo di imposta, o di sanzioni pecuniarie per violazioni di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine di dieci anni, dovendo farsi applicazione, a tale fattispecie, della disposizione di cui all’art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale la cd.

actio iudicati (cfr. Cass. S.U. 25790/09).

1.2.2. Ne discende, con riferimento al caso concreto, che essendo la sentenza n. 870/04/95, in forza della quale è avvenuta l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella esattoriale, passata in giudicato nell’anno 1995, ed essendo stata la cartella di pagamento notificata all’Immobiliare Aurelia s.r.l. il 4.7.02 (come si desume dalla stessa sentenza di appello), il suddetto termine decennale di prescrizione non può ritenersi decorso. Sicchè il diritto dell’amministrazione finanziaria a riscuotere le somme dovute dalla contribuente non può ritenersi, nella specie, estinto per prescrizione.

Il primo motivo di ricorso proposto dall’Immobiliare Aurelia s.r.l.

non può, pertanto, essere accolto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60.

2.1. Rileva, infatti, la società ricorrente che l’impugnata cartella di pagamento non conterrebbe menzione alcuna del contenzioso sull’atto impositivo, sfociato nella decisione n. 870/04/95, laddove la norma suindicata prevede, invece, che, se il contribuente propone ricorso contro l’avviso di accertamento, 1/3 della somma dovuta deve essere dal contribuente medesimo pagato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, mentre solo gli altri 2/3 debbono essere iscritti a ruolo.

Ne conseguirebbe, ad avviso dell’Immobiliare Aurelia, che l’iscrizione a ruolo non sarebbe potuta avvenire, nel caso concreto, per l’intero importo dovuto dalla contribuente a titolo di IVA, ma soltanto per i rimanenti 2/3.

3. Con la terza censura, poi, la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1.

3.1. La notifica della cartella di pagamento sarebbe, invero, avvenuta – secondo la ricorrente – oltre i termini previsti dalla norma suindicata.

4. Con il quarto motivo, infine, l’Immobiliare Aurelia s.r.l. deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

4.1. Il giudice di appello avrebbe, invero, omesso di motivare in ordine a quanto asserito dalla società appellata circa la novità, e – di conseguenza – la tardività, della questione concernente la sentenza n. 870/04/95, della quale l’Ufficio non aveva – a detta della ricorrente – fatto menzione alcuna nel giudizio di primo grado.

5. Ciò premesso, ritiene la Corte che il secondo, terzo e quarto motivo, vadano esaminati congiuntamente, presentando tutti il medesimo vizio che ne comporta l’inammissibilità.

5.1. Le censure suesposte si palesano, invero, del tutto inammissibili, per violazione del cd. principio di autosufficienza, più volte enunciato da questa Corte anche in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, con il quale è stato introdotto un nuovo art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a tenore del quale il ricorso – oltre alle altre indicazioni specificate dalla norma – deve contenere, a pena di inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Ed invero, il rispetto del menzionato principio di autosufficienza – posto a presidio della corretta delimitazione del thema decidendum del giudizio di cassazione – postula che il ricorso contenga in sè tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, e per valutare la fondatezza di tali ragioni, di modo che il giudice di legittimità possa avere, senza dovere ricorre ad altri atti, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo (art. 366 c.p.c., n. 3) e della posizione in esso assunta dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. 6023/09, 15952/07, 7392/04).

Con specifico riferimento all’indicazione degli atti processuali e dei documenti, va, di poi, precisato che tale indicazione – in ossequio al principio suesposto – deve concretarsi nella trascrizione integrale dell’atto, o del documento, quanto meno nei suoi passaggi essenziali e controversi. Tale trascrizione è, invero, indispensabile al fine di consentire alla Corte di formulare, sulla base dello stesso ricorso, e senza attingere ad altri atti, il giudizio di fondatezza, o meno, delle censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. S.U. 23019/07, Cass. 1465/09, 5043/09, 1952/09).

5.2. Ebbene, nel caso di specie, l’Immobiliare Aurelia s.n.c. non ha nè trascritto, nè depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, la cartella esattoriale con la relativa relata di notifica, onde consentire alla Corte di verificare se l’iscrizione sia avvenuta, o meno, per l’intera imposta dovuta dalla contribuente, senza menzione alcuna del contenzioso relativo all’avviso di accertamento (che avrebbe comportato l’iscrizione a ruolo solo per i 2/3 di detta somma); nonchè al fine di consentire la verifica della tempestività della notifica di tale atto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La ricorrente ha, inoltre, omesso di trascrivere, o di depositare, il suo atto di costituzione nel giudizio di appello, onde consentire a questa Corte di verificare se la medesima avesse, o meno, effettivamente eccepito in tale atto la novità della produzione, da parte dell’Ufficio, della sentenza n. 870/04/95, non prodotta nel precedente grado del giudizio, e la conseguente tardività delle eccezioni fondate su tale decisione. Le suesposte censure sono da ritenersi, dunque, del tutto inammissibili.

6. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il proposto ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione nel presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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