Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10595 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10595 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 8361-2007 proposto da:
ALBANO GASPARE LBNGPR48C11F377G, ALBANO ANTONINA
LBNNNN51T57F377B, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato
SPALLINA BARTOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato
NICOLOSI MARIO;
– ricorrenti contro

GIORDANO ROSA, GALANO GIUSEPPA, VALERIO LUCIA, LO
PICCOLO GIOVAN BATTISTA, VALERIO GIOVANNA;
– intimati –

Data pubblicazione: 07/05/2013

avverso la sentenza n. 1166/2006 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 13/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;

Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

(
Al

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Giordano Rosa, Valerio Lucia, Valerio Giovanna, Lo Piccolo

Giovanbattista e Galano Giuseppa citarono in giudizio avanti il
Tribunale di Palermo Pizzo Crocifissa, Albano Goacchino, Albano

Albano Maria Grazia, Bruno Salvatore, Albano Gaspare e Albano
Antonina, chiedendo che venisse giudizialmente disposto
l’ampliamento, con uso di mezzi a trazione meccanici, della servitù di
passaggio a piedi e con animali da essi già goduta sulla stradella che
dipartendosi dalla strada pubblica – Montagnola, attraversava i terreni
dei convenuti ed i loro, già interclusi, per terminare nel fondo
della Giordano; in subordine, in caso di impossibilità di ampliare la
stradella esistente, domandarono che venisse costituita una nuova
servitù di passaggio, anche con mezzi a trazione meccanica, a favore
dei loro fondi ed a carico di quelli dei convenuti; chiesero altresì la
determinazione dell’indennità di cui all’art. 1053 cod. civ.
Nella contumacia di Albano Caterina, Albano Maria Pietra, Albano
Maria Grazia e Lo Piccolo Salvatore, si costituirono regolarmente
gli altri convenuti. In particolare, Pizzo Crocifissa eccepì il
proprio difetto di legittimazione passiva, e gli altri insistettero per
il rigetto della domanda nel merito.
Con sentenza del 4.10.2002 il Tribunale dispose l’ampliamento al
transito,
pedonale
esistente,

anche con mezzi a trazione meccanica, della servitù
e con animali da soma esercitata sulla stradella già
ampia mt. 2,70 circa, sita in Monreale, contrada
1

Pietra, Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Francesca, Albano Caterina,

Montagnola, fogio 54, con esclusione del tratto ricadente sulla corte
del fabbricato rurale di cui alla p.11a 192, a favore dei fondi di
rispettiva proprietà degli attori, su quelli di cui alla p.11a 190
di proprietà di Bruno Salvatore e di Albano Gaspare; dispose

cui alla p.11a 779, di proprietà di Albano Albano Caterina, Albano Maria
Pietra, Grazia; rigettò la domanda di ampliamento nel tratto ricadente
sulla corte del fabbricato rurale di cui alla p.11a 192, e costituì a
favore di tutti i fondi dominanti, ed a carico del fondo di cui alla
p.11a 391 di proprietà di Albano Gaspare, servitù di transito anche
con mezzi a trazione meccanica, da esercitare per un sentiero ampio
metri tre e lungo metri tredici circa, da costituire, con distacco e
successivo rinnesto sulla stradella di cui sopra, a margine della
pertinenza del fabbricato rurale di cui alla p.11a 192 Determinò le
indennità rispettivamente dovute.
Con sentenza dep. il 13 novembre 2006 la Corte di appello di
Palermo rigettava l’impugnazione principale proposta da Gaspare e
Antonina Albano.
Nel respingere il primo motivo con il quale era stata censurata la
applicazione cumulativa degli artt. 1051 e 1052 cod. civ. laddove per un
tratto era stato disposto l’ampliamento della preesistente servitù e per
un altro era stata costituita una nuova servitù nella parte in cui tale
ampliamento non era possibile, i Giudici ritenevano che l’art. 1051 cod.
civ. non preclude la possibilità di chiedere cumulativamente la
costituzione di una nuova servitù e l’ ampliamento ,non essendo
2

l’ampliamento della suddetta servitù anche a carico del fondo di

necessario che l’allargamento sia operato per l’intero tratto.
La Corte, nel disattendere il secondo e il terzo motivo, riteneva
sussistenti le ragioni dell’ampliamento prescritte dall’art. 1051 cod.
civ. così come le esigenze dell’agricoltura prescritte dall’art. 1052

modeste dimensioni e quindi di produttività limitata, non poteva essere
negato il diritto di avvalersi di mezzi meccanici in conformità alle
mutate esigenze dell’agricoltura, aggiungendo che l’utilizzazione degli
animali da soma era ormai scomparsa ed indispensabile era il ricorso ai
mezzi meccanici.
Infine nel confermare la compensazione delle spese del primo grado
nei confronti di Antonina Albano, osservava che la medesima, pur essendo
legittimata ex ante a subire gli oneri di cui è processo, era stata
tenuta indenne da detti oneri a seguito degli accertamenti compiuti dal
consulente tecnico di ufficio.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Albano
Gaspare e Albano Antonina sulla base di quattro motivi illustrati da
memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo, riproponendo la censura formulata con il primo
motivo di appello, denuncia che erroneamente la sentenza impugnata aveva
– ritenuto che la domanda di ampliamento e quella di costituzione ex novo
3

cod. civ., tenuto conto che, seppure i fondi degli attori erano di

del passaggio possono essere cumulativamente proposte quando, secondo il
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono
ontologicamente diverse e si basano si titoli diversi.
1.2.- Il motivo è infondato.

giurisprudenza di legittimità le ipotesi di cu agli artt. 1051 terzo
comma e dell’art. 1052 cod. civ. hanno in comune il presupposto di una
uscita già esistente sulla pubblica via ma si differenziano poichè nel
primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente e
nella seconda ipotesi su altro fondo; la diversità di petitum comporta il
divieto per la parte di mutare la domanda formulata su una ipotesi per
chiederne successivamente l’accoglimento in base all’altra così come per \
il giudice
giudice di pronunciare su ipotesi diversa da quella posta a base della
domanda;
b) nella specie gli attori, deducendo di avere un passaggio costituito
sui fondi dei convenuti, avevano chiesto l’ampliamento di quello
esistente o, in subordine, la costituzione di una nuova servitù; c) la
sentenza ha disposto l’allargamento del passaggio preesistente per un
certo tratto e, avendo invece verificato che per un altro tale
ampliamento non era possibile, ha costituito ex novo la servitù su una
porzione del fondo di Albano Gaspare, creando un percorso che poi va a
innestarsi in quello preesistete e ampliato.
Appare, così, evidente che il richiamo dei precedenti di legittimità
citati è del tutto fuori luogo, posto che la sentenza, in accoglimento di
‘ quelle che erano state

le domande proposte dagli attori, ha
4

Occorre premettere che : a ) secondo il consolidato orientamento della

.*

correttamente disposto, ai sensi dell’art. 1051 cod. civ. , l’ampliamento
della servitù di passaggio preesistente gravando i fondi già da essa
gravati nel tratto dove ciò era possibile e, costituendo una nuova
servitù ex art. 1052 cod. civ. , nel tratto in cui, non essendo possibile

fondo.
2.1.- Il secondo motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto il
diritto all’ampliamento del passaggio anche nel caso in cui il fondo
dominante sia di modeste dimensioni e produttività, quando in tal caso le
esigenze dell’agricoltura, alle quali aveva fatto riferimento la Corte ,
devono essere verificate in base non a criteri astratti ma a fatti
concreti provenienti dai proprietari idonei a dimostrare un più intenso
sfruttamento degli stessi .
2.2.- Il terzo motivo censura la sentenza la quale non aveva esaminato la
sussistenza delle esigenze dell’agricoltura e dell’industria prescritte
specificamente dall’art. 1052 cod. civ., essendosi limitata a verificare
le ragioni per disporre l’ampliamento di cui all’art. 1051 cod. civ.
2.3. – Il motivi – che, per la stretta connessione, possono essere
esaminati congiuntamente – sono infondati.
La Corte ha esaminato

i presupposti per l’ampliamento di cui

all’art. 1051 cod. civ. – che attribuisce rilievo all’accesso più breve
alla via pubblica e al minor danno al fondo servente ed impone, perciò,
una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati verificando il necessario contemperamento fra le esigenze del fondo
. dominante e di quello servente: ha chiarito al riguardo che nessun
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l’allargamento, il passaggio era insufficiente o inadatto ai bisogni del

„..

pregiudizio era derivato a quest’ultimo; e ha al tempo stesso considerato
e accertato

anche la sussistenza delle esigenze dell’agricoltura,

previste dall’art. 1052 cod. civ.

sul rilievo che – secondo quanto

evidenziato dal consulente di cui erano riportate le valutazioni –

intensivo e razionale dei fondi con riduzione dei costi per la
commercializzazione dei prodotti per quelli di dimensioni più ridotte. In
proposito, deve essere chiarito che l’interesse generale preso in
considerazione dalla norma in esame deve essere inteso e valutato con
riguardo allo stato attuale dei fondi ed alla loro concreta possibilità
di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, nel senso
che il proprietario di un fondo destinato a divenire dominante deve
dimostrare che attraverso la costituzione della servitù coattiva sia
possibile dare corso ad un più intenso sfruttamento del proprio fondo,
rispondente non solo all’interesse del singolo, ma anche all’interesse
generale della produzione agricola (Cass. n. 281/1997, n. 3408/2000;
5489/2006): in sostanza, le esigenze dell’agricoltura vanno identificate
con il più efficiente e razionale sfruttamento del fondo.
3.1.- Il quarto motivo denuncia l’illogicità della motivazione con la
quale era stata confermata la decisione di compensare le spese di primo
grado nei confronti di Albano Antonina, laddove la sentenza impugnata
aveva fatto riferimento alla circostanza che la predetta era risultata
vittoriosa e, ciò nonostante era stata condannata al pagamento delle
spese del doppio grado di giudizio.
‘ 3.2.- Il motivo è infondato.
6

l’utilizzazione di mezzi meccanici corrispondeva a uno sfruttamento

La motivazione non è illogica né è affetta dagli errori di diritto
denunciati, posto che la sentenza impugnata ,nel giustificare la
compensazione, ha fatto riferimento alla circostanza che la medesima
appariva legittimata ex ante rispetto alla domanda proposta dagli attori

seguito degli accertamenti tecnici compiuti dal consulente di ufficio,
così intendendo dire che gli attori non erano in grado di sapere la
estraneità alla lite della convenuta.
Il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle
spese relative alla presente fase, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 f braio
Il Cons. estensore

Il

e che l’impossibilità di procedere all’ampliamento era emersa soltanto a

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