Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10594 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10594
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5177/2007 proposto da:
C.A. (OMISSIS), e P.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso
lo studio dell’avvocato SPOSATO Francesco, che li rappresenta e
difende con delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.G., COM MONTEFALCO;
– intimati –
sul ricorso 9337/2007 proposto da:
COMUNE di MONTEFALCO in persona del Sindaco pro tempore V.
V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCHERINI 3,
presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS FEDERICO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SPACCHETTI PAOLO con delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A., P.M., G.G.;
– intimati –
sul ricorso 9589/2007 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato VARI’ PASQUALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCONI ENRICO con delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M., C.A., COM MONTEFALCO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 403/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
emessa il 23/0272006; depositata il 03/10/2006; R.G.N. 293/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato FRANCESCO SPOSATO;
udito l’Avvocato ANTONIO CASSANO (per delega Avvocato PAOLO
SPACCHETTI);
udito l’Avvocato ENRICO MARCONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per la estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio promosso da C.A. e P.M. nei confronti di G.G. e del Comune di Montefalco – pendente presso questa sezione con il numero di R.G. 5177/07, 9337/07, 9589/07, i difensori delle parti hanno presentato istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti.
Questa Corte, provvedendo in conformità, dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010