Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10594 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 05/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 39797/2015 proposto da:

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEDILUCO 9, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COTRAL SPA – COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SPA, in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPAOLO PROIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5876/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata rigettava il gravame proposto da D.C.A. avverso la decisione resa in primo grado con la quale era stata respinta la domanda del predetto intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso intimatogli il 16.11.2010 a seguito di sentenza di patteggiamento e la reintegra nel posto di lavoro con condanna risarcitoria;

che il licenziamento era stato intimato con decorrenza dal 16.11.2010 per essere stato il D.C., conducente di linea della Cotral spa, in servizio presso il deposito di (OMISSIS), trovato in possesso di cocaina in quantitativo eccedente l’uso personale, condotta per la quale, con sentenza di patteggiamento, aveva riportato condanna ad anni 1 e mesi 11 di reclusione, oltre multa di Euro 3000,00;

che la Corte rilevava che la sentenza suddetta costituiva indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, pur non essendo assistita dall’efficacia del giudicato, e che, in sede civile, ne era consentita l’utilizzazione, dovendo considerarsi quale elemento ulteriore di prova del fatto contestato in sede disciplinare la missiva del 8.4.2010, successiva alla sentenza del giudice penale ed inviata alla società datrice di lavoro, valorizzata dal giudice di primo grado, lettera ammissiva di responsabilità del lavoratore, sebbene sottoscritta dal legale del predetto;

che la Corte del merito rilevava la gravità della condotta e la sua idoneità a giustificare la sanzione espulsiva per il venir meno dell’affidamento del datore nella idoneità del dipendente a rendere la prestazione, e considerava quali ulteriori elementi di conforto della legittimità dell’operato aziendale la espressa previsione della fattispecie della sentenza di condanna da parte del regio decreto (R.D. n. 148 del 1931, art. 45, n. 7, all. A), la quantità della sostanza stupefacente (gr. 27,700 e gr. 2,600) rinvenuta nel corso della perquisizione, la pericolosità personale e sociale della condotta in rapporto anche al tipo di mansioni disimpegnate di conducente di autobus pubblico, oltre che il disvalore ambientale e sociale espresso in relazione alla considerazione del più ampio contesto di indagine;

che di tale decisione chiede la cassazione il D.C., affidando l’impugnazione ad unico motivo, articolato in più censure, cui resiste la società, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la Cotral ha depositato memoria adesiva al contenuto della proposta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che il ricorrente si duole della violazione del art. 45 n. 7 All. del R.D. n. 148 del 1931, della violazione dell’art. 444 c.p.p. e ss., della violazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 1, nonchè dell’omessa contraddittoria e fuorviante motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva che la lettera del legale richiamata nella sentenza non costituisce confessione, nè ammissione di responsabilità idonea a travalicare anche la sentenza di patteggiamento, potendo conferirsi alla stessa solo idoneità a fornire elementi indiziari, attesa l’indisponibilità del relativo diritto, e che la semplice detenzione di sostanza stupefacente integra una condotta extralavorativa che, se pur di rilevanza penale, non è idonea ad incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario, essendo condotta estranea all’esecuzione della prestazione lavorativa, senza tenere conto del fatto che le prove raccolte devono essere valutate in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale;

3. che il ricorso è infondato;

3.1 che, in primo luogo, è sufficiente osservare che, in tema di responsabilità disciplinare del lavoratore, l’art. 43, n. 7 All al R.D. n. 148 del 1931, prevede la destituzione per chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici. L’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell’ipotesi di “condanna” del dipendente è stata interpretata, sebbene con riferimento ad altra normativa contrattuale, nel senso che è sufficiente che sia stata pronunciata, nei confronti del lavoratore, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., dovendo ritenersi che le parti abbiano voluto – con tale previsione – dare rilievo anche al caso in cui l’imputato non abbia negato la propria responsabilità ed abbia esonerato l’accusa dall’onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena (cfr., Cass. 30.1.2013 n. 2168). stato anche osservato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cass. 2168/2013cit.);

3.2. che l’ulteriore rilievo relativo alla estraneità della condotta alla sfera lavorativa è ugualmente confutabile, atteso che costituisce principio reiteramente affermato quello secondo cui comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all’esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorchè siano di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto, in relazione alle modalità concrete del fatto e ad ogni altra circostanza rilevante in relazione alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonchè alla portata soggettiva del fatto stesso. Nella specie il giudice di merito, con la sentenza impugnata ha evidenziato il “disvalore sociale ed ambientale” dei fatti, nonchè la posizione del dipendente, quale conducente di autobus pubblico coinvolto in un più ampio contesto di indagine sullo spaccio di stupefacenti da parte anche di conducenti di linea, con evidente compromissione dell’immagine dell’azienda;

3.3. che, da ultimo, deve osservarsi che la rilevanza della sentenza di patteggiamento in sede civile è stata confermata da questa Corte che ha statuito che “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (cfr., Cass. 29.2.2016 n. 3980);

3.4. che ogni altro rilievo, quale quello riferito alla irrilevanza della lettera dell’8.10.2010 ai fini della valutazione della condotta ed all’asserito valore confessorio attribuito alla stessa, oltre ad essere contraddetto dal tipo di valutazione operatane dalla Corte del merito – che ne ha considerato la rilevanza nel coacervo degli altri elementi probatori – non risulta formulato in conformità a quanto previsto a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che prescrive di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966);

3.5. che anche la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, risulta non conforme al paradigma del nuovo testo dell’articolo, nella versione applicabile alle sentenza pubblicate, come quella in oggetto, a far data dall’11.9.2012;

4. che, alla stregua di tali considerazioni, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato, essendo il decisum della Corte territoriale coerente con la normativa ed i principi giurisprudenziali richiamati e che, pertanto, essendo da condividere nella sostanza la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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