Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10594 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35043-2018 proposto da:

M.M., MA.CA., MA.EL.,

MA.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO MAGNO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO,

45, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAMPEGIANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2176/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1992 Ma.Go. e M.M. prestarono fideiussione in favore della INA Banca (che in seguito muterà ragione sociale in Banca Popolare di Milano e, quindi, in Banco BPM; d’ora innanzi, per brevità, “la Banca”), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti di quest’ultima dalla società Ma.Go. s.r.l..

2. Insorta controversia tra la Banca e la suddetta società Ma.Go. s.r.l. sulla misura dei reciproci rapporti di dare ed avere, la Corte d’appello di Roma con sentenza 2603/15 condannò la Banca a restituire alla propria cliente Ma.Go. s.r.l. la somma di 568.980,94, oltre interessi legali. Ciò sul presupposto che la banca avesse indebitamente trattenuto tale importo sulla base di patti contrattuali nulli (in particolare, delle clausole che prevedevano a carico del cliente un saggio degli interessi ultralegale e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

3. Dopo aver restituito la suddetta somma alla società Ma.Go. s.r.l., nel 2016 la Banca chiese al Tribunale di Velletri l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di M.M. e di Ma.Pa., El. e Ca., eredi di Ma.Go., di importo pari a quello restituito alla società Ma.Go. s.r.l..

A fondamento del ricorso monitorio la Banca dedusse che i due fideiussori (e dunque gli eredi di quello di loro che era nelle more deceduto) si erano obbligati a rifondere alla Banca “ogni somma che quest’ultima fosse tenuta a corrispondere alla beneficiaria Ma.Go. s.r.l., anche per l’ipotesi di invalidità delle obbligazioni da essa assunte”.

4. Il Tribunale di Velletri rigettò con decreto motivato il ricorso per decreto ingiuntivo.

Avverso il decreto di rigetto la banca propose una “istanza di riesame”. Tale “istanza di riesame” venne favorevolmente accolta dal Tribunale di Velletri, il quale ritenne di potere “revocare” il precedente decreto di rigetto, e accolse il ricorso monitorio.

5. Ricevuta la notifica del suddetto decreto, M.M., Ma.Pa., El. e Ca. adottarono due iniziative giudiziarie: -) proposero opposizione al decreto, ex art. 645 c.p.c.;

-) proposero ricorso ex art. 644 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata la nullità o l’abnormità del decreto ingiuntivo.

Quest’ultimo procedimento è quello che viene in rilievo nella presente sede.

6. Il Tribunale di Velletri, con sentenza 16 ottobre 2018 n. 2176, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai M.- Ma. ex art. 644 c.p.c. e art. 188 disp. att. c.p.c..

A fondamento della propria decisione il Tribunale ha osservato che il rimedio previsto dalle norme appena indicate è consentito nella sola ipotesi in cui, emesso un decreto ingiuntivo, questo non sia stato seguito da una regolare notifica.

Nel caso di specie, invece, i ricorrenti si erano doluti non già della mancanza di notifica del decreto ingiuntivo, ma del fatto che questo era stato emesso dopo un precedente rigetto di identico ricorso monitorio.

7. La decisione del tribunale è stata impugnata per cassazione da M.M., Ma.Pa., Ma.El. e Ma.Ca. con ricorso fondato su tre motivi.

La Banca ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto quest’ultima è inammissibile in modo manifesto.

Il presente giudizio infatti scaturisce da una istanza volta a far dichiarare l’inefficacia di un decreto ingiuntivo. L’istanza è stata formalmente proposta ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c..

Il provvedimento con cui si conclude il giudizio di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c.:

-) se è di accoglimento, può essere impugnato per cassazione, in quanto la legge qualifica il provvedimento di accoglimento come “ordinanza non impugnabile”;

-) se invece è di rigetto, quel provvedimento non può essere impugnato per cassazione, perchè privo del requisito della definitività: la legge, infatti, concede al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell’ingiunzione stessa.

Questo principio venne affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2714 del 18/03/1987, Rv. 451817 – 01), ed in seguito costantemente ribadito (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5239 del 06/03/2018, Rv. 648216 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014, Rv. 631371 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12135 del 23/05/2006, Rv. 590820 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12382 del 19/11/1992, Rv. 479622 – 01).

1.1. Nel caso di specie, il tribunale di Velletri con il provvedimento impugnato nella presente sede ha dichiarato “inammissibile” l’istanza proposta ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c. dagli odierni ricorrenti: e dunque ha adottato un provvedimento, per quanto detto, privo del requisito della definitività, e come tale non impugnabile per cassazione.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.M., Ma.Pa., Ma.El. e Ma.Ca., in solido, alla rifusione in favore di Banco BPM S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA