Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10594 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31695-2018 proposto da:

S.I.N. A. – SOCIETA’ INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GOLIARDO CANONICO;

– ricorrente –

contro

P.B., P.G., PO.GI., BANCA

NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 762/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha convenuto P.G., Po.Gi. e P.B., dinanzi al Tribunale di Perugia per sentirli condannare al risarcimento dei danni in relazione al preteso inadempimento, da parte dei convenuti (quali locatori), degli obblighi derivanti da un contratto di locazione per uso diverso da quello di abitazione concluso tra le parti;

che i convenuti hanno chiamato in giudizio la Sina s.p.a. al fine di sentirsi manlevare dalle conseguenze dell’eventuale accoglimento della domanda attrice;

che la Sina s.p.a. si è costituita in giudizio, invocando il rigetto della domanda di garanzia e, in via subordinata, la condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell’immobile comune tra le parti;

che il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda attrice; ha disatteso quella riconvenzionale proposta dalla Sina s.p.a., e ha condannato la Bnl s.p.a. al rimborso delle spese del giudizio in favore dei soli convenuti originari;

che, su appello principale della Sina S.p.A. e su quello incidentale proposto da P.B., la Corte d’appello di Perugia ha rigettato l’appello principale della Sina s.p.a. e, in accoglimento di quello incidentale, ha rettificato l’entità dell’importo delle spese di lite liquidate dal primo giudice in favore della Poliseno, compensando le spese del grado d’appello tra la Bnl s.p.a. e P.B. e condannando la Sina s.p.a. al rimborso delle spese di lite, tanto nei confronti nei di P.B., quanto confronti della Bnl s.p.a.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di chiamata in garanzia proposta dai convenuti avverso la Sina s.p.a., avendo detti convenuti proposto detta domanda solo in via condizionata all’accoglimento della domanda principale (nella specie respinta);

che, conseguentemente, in difetto di soccombenza, il tribunale avrebbe solo omesso di formalizzare la dichiarazione della compensazione delle spese del giudizio;

che, ciò posto, confermata l’infondatezza della domanda di rimborso proposta in via riconvenzionale dalla Sina s.p.a. (sulla quale correttamente il tribunale si era pronunciato), la corte territoriale ha disatteso l’appello principale proposto dalla Sina s.p.a., condannandola al rimborso delle spese del grado del giudizio nei confronti della Bnl s.p.a. e di P.B.;

che, avverso la sentenza d’appello, la Sina – Società Internazionale Nuovi Alberghi s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,91, 92 e 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle censure avanzate in grado di appello dalla Sina s.p.a. in ordine alla mancata pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla domanda di garanzia proposta nei propri confronti e sul rimborso delle spese di giudizio sostenute da Sina s.p.a.;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, rileva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente affermato la correttezza dell’astensione, da parte del primo giudice, da ogni pronuncia sulla domanda di garanzia proposta dagli originari convenuti nei confronti della Sina s.p.a., dovendo ritenersi tale domanda (in ragione della relativa proposizione in forma condizionata) integralmente assorbita dal rigetto della principale domanda della Bnl s.p.a.;

che, allo stesso modo, la corte d’appello risulta aver deciso sulla doglianza avanzata dalla Sina s.p.a. in sede di gravame, in relazione al punto concernente il rimborso delle spese di giudizio sostenute da Sina s.p.a., affermando esplicitamente (come peraltro evocato dalla stessa odierna ricorrente) come il primo giudice si fosse solo limitato ad omettere di pronunciarsi espressamente sulle spese, ritenendole implicitamente compensate (ossia ritenendo di non doverle regolare a carico di alcuna parte);

che si tratta, con riguardo a tali decisioni, di pronunce (condivisibili o meno) espressamente assunte sui detti punti controversi, con la conseguente esclusione del ricorso del vizio qui denunciato dall’odierna società ricorrente ai sensi dell’art. 112 c.p.c.;

che, inoltre, quanto alla correttezza della valutazione concernente la compensazione delle spese, la censura della ricorrente deve ritenersi dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che l’apprezzamento in iure di detta valutazione imponeva l’indicazione specifica della motivazione della sentenza impugnata al fine di consentire di controllare se, quanto affermato nella sentenza di primo grado, giustificasse

o meno la tesi della compensazione implicita;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente confermato la sentenza di primo grado in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall’odierna ricorrente, non tenendo conto che su tale domanda non doveva essere emessa alcuna decisione, essendo la stessa stata dedotta solo in via subordinata, per il solo caso dell’eventuale accoglimento della domanda di garanzia (nella specie ritenuta assorbita a seguito del rigetto della domanda principale);

che la censura è inammissibile;

che, sul punto, osserva il Collegio come la ricorrente abbia trascurato di adempiere ritualmente agli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, avendo, da un lato, omesso di localizzare, in questo giudizio di legittimità, la comparsa di costituzione di cui si riproducono le conclusioni (con la conseguente impossibilità di verificare la corrispondenza di quanto riportato), e, dall’altro, di riprodurre il contenuto illustrativo di detta comparsa al fine di consentire di valutare se la domanda fosse stata effettivamente proposta in via subordinata, al di là del riportato tenore delle conclusioni;

che, sotto altro profilo, varrà sottolineare come la ricorrente abbia del tutto trascurato di sottoporre a censura critica la motivazione con la quale la corte territoriale ha espressamente enunciato (par. 9.1) le ragioni della sostanziale infondatezza della tesi del carattere effettivamente subordinato della ridetta domanda riconvenzionale;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato la Sina s.p.a. al rimborso delle spese del grado d’appello in favore della Bnl s.p.a. in difetto di alcuna soccombenza nei relativi confronti e di alcun rapporto processuale tra dette parti;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la partecipazione della Bnl s.p.a. al giudizio d’appello introdotto dall’odierna ricorrente (e la conseguente necessità di provvedere alla regolazione delle spese anche nei relativi confronti) sia nella specie derivata dalla proposizione del primo motivo di appello da parte della Sina s.p.a. avverso la regolazione delle spese relative alla decisione di primo grado, nel quale l’avvenuta proposizione della domanda di garanzia, immediatamente connessa alla domanda principale, aveva determinato un litisconsorzio necessario processuale esteso alla stessa Sina s.p.a., con la conseguente necessaria evocazione della Bnl s.p.a.;

che, conseguentemente, la censura in esame, nella misura in cui postula la superfluità del coinvolgimento della Bnl s.p.a. nel giudizio d’appello e il difetto di alcuna soccombenza nei relativi confronti, deve ritenersi del tutto destituita di fondamento, dovendo ritenersi che la Sina s.p.a., avendo ingiustificatamente evocato in sede d’appello una parte necessaria, deve ritenersi, nei relativi confronti, inevitabilmente soccombente;

che, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione con riguardo alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;

che dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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