Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10593 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ “COOPERATIVA IDROTERMO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

EDOARDO D’ONOFRIO 43 presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 12/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il resistente l’avvocato DE BELLIS GIANNI, che ha chiesto

il rigetto;

udito il PM. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

1. Con sentenza n. 54/1/05, depositata il 12.9.05, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo confermava la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla Società Cooperativa Idrotermo a r.l. in liquidazione, avverso la cartella esattoriale scaturente da un avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni per l’IVA, anno 1992, per omessa dichiarazione di variazione dati nel termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35.

2. La CTR dava, preliminarmente, atto che in ordine al precedente atto impositivo, a suo tempo impugnato dalla contribuente, si era formato un giudicato favorevole a quest’ultima, quanto alla misura delle sanzioni, in forza della pronuncia n. 10/99, emessa dalla CTP dell’Aquila. Il giudice di appello riteneva, poi, applicabile, quanto all’impugnata cartella esattoriale, il disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 6 – che ha sostituito il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43, posto a fondamento dell’atto impositivo, e successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16 – considerando, quindi, ancora sanzionata la violazione commessa dalla contribuente.

3. Per la cassazione della sentenza n. 54/1/05 ha proposto ricorso la Cooperativa Idrotermo a r.l., nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, formulando un unico motivo, articolato in due censure, al quale le amministrazioni intimate hanno replicato con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso la Cooperativa Idrotermo a r.l.

deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 6.

1.1. Avrebbe, invero, errato il giudice di appello, a parere della contribuente, ad assimilare l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione IVA – nella specie, con riferimento specifico alla mancata presentazione della dichiarazione di variazione dati nel termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 – a quella della tardiva presentazione della stessa, nel caso concreto contestata alla Cooperativa Idrotermo a r.l..

Il testo della norma, infatti, – ad avviso della ricorrente – menziona espressamente, quali violazioni sanzionabili, le sole ipotesi nelle quali detta dichiarazione sia stata del tutto omessa, oppure sia stata presentata con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività, o in cui sono conservati documenti e scritture ad essa relativi. Per converso, nessuna menzione il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 6, fa della fattispecie della presentazione tardiva della dichiarazione summenzionata, ricorrente nel caso concreto. Sicchè, a parere della ricorrente, tale fattispecie sarebbe, ormai, da considerarsi non sanzionabile, per effetto dell’intervenuta abrogazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43 da parte del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16.

1.2. Osserva, inoltre, la Cooperativa Idrotermo che la CTR dell’Abbruzzo – quand’anche avesse voluto ritenere applicabile, nella specie, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 6 – avrebbe dovuto comunque applicare la riduzione ad “un quinto del minimo”, prevista da detta norma, essendo stata tale riduzione operata – sia pure in forza della diversa disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 45 – dalla CTP dell’Aquila nella sentenza n. 10/99, passata in cosa giudicata.

1.3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che le suesposte doglianze della cooperativa contribuente si palesano del tutto infondate e vanno, pertanto, disattese.

1.3.1. Ed invero, per quanto concerne la censurata equiparazione della fattispecie della tardiva presentazione della dichiarazione di variazione ai fini IVA – nei termini di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 – a quella dell’omessa presentazione di tale dichiarazione, va rilevato che l’espressa abrogazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43, da parte del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16 non ha fatto venir meno la sanzionabilità della fattispecie concernente la mancata presentazione di detta dichiarazione nel termine suindicato. L’identico comportamento, infatti, è attualmente punito in forza del combinato disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, la cui sanzione, più favorevole al contribuente, è applicabile anche ai fatti commessi in precedenza, in virtù del principio del favor rei, previsto dall’art. 3 del medesimo decreto (Cass. 279/10, 21155/09). Nè può dubitarsi del fatto che alla fattispecie dell’omessa presentazione della prescritta dichiarazione nel termine di legge, sia equiparabile – come ha correttamente affermato, nella specie, il giudice di appello – la tardiva ottemperanza di tale obbligo (Cass. 279/10), identica essendo la ratio posta dalla legge a fondamento della sanzionabilità di entrambi i comportamenti, ravvisabile nell’esigenza dell’amministrazione di venire tempestivamente a conoscenza delle variazioni essenziali relative all’attività svolta dal contribuente.

Sotto il profilo esaminato, dunque, il motivo di ricorso si palesa, ad avviso della Corte, del tutto destituito di fondamento.

1.3.2. E’ da ritenersi, poi, addirittura inammissibile, poichè priva del requisito dell’autosufficienza, la censura relativa alla pretesa mancata riduzione – da parte della CTR – della sanzione applicata ad “un quinto del minimo”, prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 6, essendo stata, a detta della ricorrente, tale riduzione operata – sia pure in forza della diversa disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 45 – dalla CTP dell’Aquila, nella sentenza n. 10/99, passata in giudicato.

A tal riguardo osserva, infatti, la Corte che il rispetto del menzionato principio di autosufficienza – posto a presidio della corretta delimitazione del thema decidendum del giudizio di cassazione – postula che il ricorso contenga in sè tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, e per valutare la fondatezza di tali ragioni, di modo che il giudice di legittimità possa avere, senza dovere ricorre ad altri atti, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo (art. 366 c.p.c., n. 3) e della posizione in esso assunta dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. 6023/09, 15952/07, 7392/04).

Con specifico riferimento all’indicazione degli atti processuali e dei documenti, va, di poi, precisato che tale indicazione – in ossequio al principio suesposto – deve concretarsi nella trascrizione integrale dell’atto, o del documento, quanto meno nei suoi passaggi essenziali e controversi. Tale trascrizione è, invero, indispensabile al fine di consentire alla Corte di formulare, sulla base dello stesso ricorso, e senza attingere ad altri atti, il giudizio di fondatezza, o meno, delle censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. S.U. 23019/07, Cass. 1465/09, 5043/09, 1952/09).

1.3.3. Ebbene, nel caso concreto, la Cooperativa non ha nè trascritto, nella parte essenziale relativa all’applicazione della sanzione, nè depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, l’invocata sentenza n. 10/99, onde consentire alla Corte di verificare se la CTP dell’Aquila avesse, o meno, effettivamente applicato la predetta riduzione della sanzione irrogata al quinto del minimo edittale.

E ciò era, nella specie, tanto più necessario, dal momento che dall’impugnata sentenza della CTR dell’Abbruzzo n. 54/1/05, si evince, ben al contrario, che la sanzione era stata applicata alla contribuente “al minimo edittale”, e non al di sotto del minimo, come assume la ricorrente.

2. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

3. La ricorrente va condannata – in forza del principio di soccombenza – al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione nel presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 300,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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