Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10593 del 07/05/2013
Civile Decr. Sez. 2 Num. 10593 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Rep.
DECRETO
Ud.
sul ricorso 10278-2011 proposto da:
CONDOMINIO GRAN BAITA PASSO TONALE 83032080224, in
persona dell’amm.re pro tempore Ugo Camparada,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAIAR ENZO;
– ricorrente contro
VIGANO’ MARIA SIMONA VGNMSM61A661625S, TRE EFFE
S.r.1.10140610154, in persona del legale rapp.te pro
tempore;
– intimati –
Nonché da:
VIGANO’ MARIA SIMONA VGNMSM61A661625S, TRE EFFE SRL
10140610154, in persona del legale rapp.te pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA V.
BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato DALLA
,
Data pubblicazione: 07/05/2013
VEDOVA CARLO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARMINI STEFANO;
– controriccorrenti e ricorrenti incidentali contro
CONDOMINIO GRAN BAITA PASSO TONALE 83032080224, in
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAIAR ENZO;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 85/2010 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 17/03/2010;
persona dell’amm.re pro tempore Ugo Camparada,
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
Ritenuto che con atto depositato in data 11 aprile 2013, CONDOMINIO GRAN
dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 10278 del R.G. per l’anno
2011, proposto contro VIGANO’ MARIA SIMONA e TRE EFFE S.r.l. in persona del
legale rapp.te Sig.ra Maria Grazia Trabucchi ;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dai difensori Avv.ti Enzo Pair e Antonini
Giuseppe;
considerato, altresì, che l’atto di rinunzia è stato notificato alle controparti, ut supra,
ritualmente costituite, che hanno dichiarato di accettare la rinunzia rinunciando al
ricorso incidentale condizionato, con atto sottoscritto anche dal difensorei Avv.to
Stefano Carmini;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e 391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio
2006, n. 40;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391
Roma, 17 aprile 2013
nr comma cpc).
BAITA PASSO TONALE in persona dell’amm.re pro tempore sig. Ugo Camparada, ha