Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10593 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30848-2018 R.G. proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

199, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TALLARICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FERRARI;

– ricorrente –

contro

A.V., A.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato GAIA

MORELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato SUSANNA STRANIERI;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 3266/18 del

TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede

l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che A.V. ed A.E. hanno convenuto F.A. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata al fine di sentir convalidare lo sfratto per morosità relativa a un immobile sito in Sorrento;

che, costituendosi in giudizio, il F. ha eccepito l’incompetenza del tribunale ordinario, per essere competente la Sezione Specializzata Agraria in considerazione della natura di affitto agrario del rapporto concluso tra le parti;

che con ordinanza resa in data 19/9/2018, il Tribunale di Torre Annunziata, rilevata la possibilità di decidere le eccezioni di rito unitamente al merito, ha negato la convalida dello sfratto intimato, contestualmente ordinando il rilascio dell’immobile oggetto di lite;

che, avverso l’ordinanza di rilascio del Tribunale di Torre Annunziata, F.A. ha proposto regolamento di competenza;

che A.V. ed A.E. resistono con controricorso;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

che F.A. ha depositato memoria;

considerato che, con il ricorso proposto, il F. censura l’ordinanza impugnata per violazione della L. n. 29 del 1990, art. 9 e della L. n. 11 del 1971, art. 26, avendo il giudice a quo erroneamente disposto il rilascio dell’immobile oggetto di causa senza avvedersi della propria incompetenza, implicitamente negando la competenza della Sezione Specializzata Agraria, in violazione dei parametri normativi richiamati;

che il ricorso è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie trovi applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare

la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicchè, un’espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito;

che da tale premessa consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008, Rv. 601899 – 01);

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente procedimento, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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