Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10592 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

B.V., rappresentato e difeso per procura in calce al

controricorso dagli Avvocati Casotti Grazia e Guido Francesco

Romanelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in

Roma, via Cosseria n. 5.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/8/05 della Commissione tributaria regionale

della Lombardia, depositata l’11 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

marzo 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 28.6.2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 66/8/05 dell’11 maggio 2005, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva accollo il ricorso proposto da B.V. per l’annullamento dell’avviso di accertamento che gli aveva contestato, in relazione all’anno 1997, un reddito di capitali di L. 468.965.300, oltre sanzioni, emesso a seguito del sequestro, operato nei confronti del contribuente alla frontiera di Ponte di Chiasso, di cinque fogli manoscritti contenenti annotazioni varie attestanti, secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la sua disponibilità di depositi di titoli azionari presso banche svizzere.

Il giudice di secondo grado aveva confermato la decisione impugnata ritenendo insufficiente la prova fornita del maggior reddito contestato al contribuente, per avere l’Ufficio finanziario “inammissibilmente fondato il proprio accertamento su fatti ignoti (quelli dell’investimento all’estero che sarebbe stato effettuato dal B.) dai quali avrebbe poi desunto che lo stesso avesse conseguito i frutti nella misura presunta pari al tasso ufficiale di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta”.

L’intimato B. resiste con controricorso e con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente.

Costituisce principio di diritto vivente, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, che, nei casi di notificazione a mezzo del servizio postale, la notificazione deve ritenersi effettuata per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario (Cass. n. 5853 del 2000: Cass. n. 709 del 2004; Cass. n. 6402 del 2004).

Nel caso di specie questo adempimento risulta avvenuto il 26.6.2006.

come emerge dalla stessa relata di notifica. Ne deriva che, essendo stata la sentenza pubblicata l’11.5.2005, la notifica del ricorso per cassazione deve considerarsi tempestiva, essendo stata effettuata nel termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che, computato anche il periodo di 46 giorni previsto per la sospensione feriale del termine dal 1^ agosto al 15 settembre, scadeva, per l’appunto, il 26.6.2006.

Infondata è altresì l’altra eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., tenuto conto che tale disposizione è applicabile solo nei confronti dei ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2), mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata l’11.5.2005.

Tanto precisato, in via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del ricorso, deve darsi atto che, con atto notificato alla controparte il 24.9.2009, il contribuente ha depositato in giudizio, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la sentenza n. 19/31/07 del 27.2.2007, munita in calce di certificazione della Cancelleria in ordine al suo passaggio in giudicato, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, quale giudice di rinvio, ha deciso in fattispecie identica a quella di cui è contendere, sia pure riferita ad una diversa annualità di imposta (nella specie.

1992), statuendo che la prova fornita dall’Ufficio finanziario, costituita come nel caso in esame dal rapporto informativo circa il ritrovamento dei fogli manoscritti indosso al B. e dal contenuto dei fogli stessi, era insufficiente a dimostrare l’effettiva sussistenza in capo al contribuente dei depositi esteri e che pertanto il fatto su cui si basava la pretesa fiscale non risultava positivamente accertato.

Dall’esame del contenuto di questa sentenza risulta che la relativa statuizione è fondata su un accertamento di fatto comune e decisivo per entrambe le cause (l’effettiva esistenza di depositi presso banche estere riconducibili al B.), il quale ha preso le mosse dal medesimo verbale degli agenti della dogana di Chiasso, prima, e da quello della Guardia di Finanza, poi, e risulta fondato, per le diverse annualità oggetto di accertamento da parte dei distinti avvisi, sulle medesime circostanze e fonti di prova. Proprio la corrispondenza di questi elementi porta ritenere che la sentenza invocata faccia stato nel presente giudizio, pendente tra le medesime e vertente sul medesimo rapporto giuridico, sia pure con riguardo ad annualità diversa (1997).

Va precisato al riguardo che, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è. al pari de giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (come è appunto nel caso) perchè il suo accertamento, lungi dal costituire patrimonio esclusivo delle parti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico di eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 23370 del 2006). La presente controversia va dunque risolta alla luce dell’enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 13916 del 2006), secondo il quale, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

In adesione a questi principi, tenuto conto che la sentenza impugnata è conforme al giudicato formatosi sulla sentenza n. 19/31/07 del 27.2.2007 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere respinto.

le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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