Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10592 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 05/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23661/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE ed ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRINCI N.

63, presso lo studio dell’avvocato CHIARA IZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO MENDITTO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 142/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Ancona, su gravame di P.P., in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e degli accessori relativi alle cartelle esattoriali per un totale di Euro 72.055,50, osservando che l’intimazione di pagamento era stata notificata in data 16.11.2007, quando il credito contributivo vantato dall’INPS era prescritto per essere decorso un quinquennio dalla notifica delle cartelle in questione, risalente al 22.3.2002, senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo da parte del concessionario della riscossione; in particolare veniva evidenziato che le cartelle esattoriali non opposte non avevano attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e che, pertanto, al di là dell’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, non poteva trovare applicazione l’art. 2953 c.c., ai fini della operatività di un più lungo termine di prescrizione;

che di tale sentenza chiede la cassazione l’Inps, in proprio e quale mandataria della SCCI s.p.a., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto difese il P., con controricorso, laddove Equitalia Centro spa è rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che si sostiene che, essendo pacifica la circostanza della mancata opposizione nei termini avverso le cartelle esattoriali, con conseguente intangibilità delle pretese contributive, non possa considerarsi più soggetto a prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale, atteso che la prescrizione riguarda soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo definitivamente formatosi, rispetto alla quale, in sostanziale conformità a quanto previsto per l’avtio iudicati ai sensi dell’art. 1953 c.c., trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario, termine non ancora decorso alla data del 16.11.2007 in cui era stata effettuata la notifica dell’intimazione di pagamento;

3. che il ricorso è qualificabile come infondato alla luce della recente pronunzia di questa Corte in relazione alla portata applicativa dell’art. 360 bis c.p.c. (Cass. s.u. 7155/2017) essendosi la giurisprudenza di seguito richiamata (Cass. s.u. n. 23397/2016) formata solo nelle more del giudizio di cassazione;

che, invero, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr., Cass. 24.2.2014 n. 4338 che richiama Cass. 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011);

che a ciò consegue 1′ intangibilità della pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie);

che, tuttavia a ciò non consegue l’applicabilità anche dell’art. 2953 c.c. – che è norma speciale – non applicabile in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 12 preleggi (Cass. Civ., 29 gennaio 1968, n. 285): nel caso di cartella di pagamento non opposta non vi è dunque nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, non potendo la stabilità della cartella non opposta nei 40 giorni equipararsi ad un giudicato, in quanto il consolidamento consegue alla mancata opposizione;

che, a mente dell’art. 2946 c.c., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale, se la legge non dispone diversamente, e nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (cit. L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9);

che, applicandosi il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c., si perverrebbe alla conclusione di consentire all’ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dal R.D.L. 14 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, comma 1, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto) agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi (norma rispetto alla quale la stessa Suprema Corte ha ritenuto “manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma citata e della L. 3 aprile 1969, n. 153, art. 41, nella parte in cui prevedono la prescrittibilità del diritto dell’I.N.P.S. al pagamento dei contributi, per violazione dell’art. 38 Cost., sia perchè tale disciplina risponde ad un principio generale di certezza dei rapporti giuridici, sia perchè, a fronte della prescrizione e del conseguente divieto di pagamento dei contributi, è prevista la possibilità di costituzione della rendita” – così Cass., Sez. Lav., 5 ottobre 1998, n. 9865 -);

che tale conclusione ha ricevuto l’avallo delle S.U. di questa Corte, che con pronuncia n. 23397/2016 ha affermato che “la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l’effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3 commi 9 e 10) in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., tale ultima disposizione si applica infatti soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2001, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 21010)”;

4. che, nella specie, il decisum della Corte territoriale, è coerente con il principio giurisprudenziale richiamato e che, pertanto, essendo da condividere nella sostanza la proposta del relatore, anche tenuto conto del contenuto della memoria del ricorrente, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

5. che delle spese del presente giudizio di legittimità va disposta la compensazione tra le parti in ragione del recente intervento delle S. U. di questa Corte, successivo alla proposizione del ricorso;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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