Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10592 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

RHODENGAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 52 presso lo studio

dell’avvocato MANCINI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIACCIA FRANCESCO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO, che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito per il resistente l’Avvocato MANCINI CLAUDIO, che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

1. Con sentenza n. 68/2/05, depositata il 14.4.05, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Rhodengas s.p.a. avverso l’avviso di mora, notificatole il 6.9.00, recante l’iscrizione a ruolo di sanzioni pecuniarie ed onere accessori IVA, per l’anno 1994.

2. La CTR riteneva, invero, che la società contribuente avesse provveduto ad integrare i versamenti effettuati a suo tempo – sia pure con ritardo – per l’IVA dovuta, con gli importi relativi alle sanzioni irrogate dall’Ufficio, “non appena ricevuta l’ingiunzione di pagamento fatta oggetto di ricorso”, reputando, pertanto, in tal modo perfezionata la fattispecie del ravvedimento, prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13.

3. Per la cassazione della sentenza n. 68/2/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, nei confronti della Rhodengas s.p.a., formulando un unico motivo, articolato in due censure, al quale l’intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Deve anzitutto rilevarsi che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, proposta nel controricorso dalla Rhodengas s.p.a., si palesa del tutto infondata e va, pertanto, disattesa.

1.1. Dall’esame della sentenza impugnata si desume, invero, che tale decisione è stata depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 14.4.05, e che la stessa – come, del resto, hanno concordemente dichiarato entrambe le parti – non è stata notificata. Ne deriva che deve trovare applicazione nel caso di specie, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie).

Al suddetto termine, che va calcolato “ex nominatione dierum”, prescindendo, cioè, dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono, tuttavia, aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (cfr., tra le tante, Cass. 8850/03, 15530/04, 6748/05, S.U. 21197/09).

1.2. Va, inoltre, rilevato che, a seguito della sentenza n. 427/02 della Corte Costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività del ricorso per cassazione postula che la consegna della copia del ricorso, per la spedizione a mezzo posta, venga effettuata nel suindicato termine perentorio, e che l’eventuale tardività della notifica possa essere imputata esclusivamente ad errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (Cass. S.U. 7607/10, Cass. 10693/07, 6547/08).

1.3. Ciò posto, rileva la Corte che – nel caso di specie l’impugnata sentenza è stata depositata in data 14.4.05, laddove il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario, per la spedizione a mezzo posta, in data 30.5.06 e, quindi, l’ultimo giorno utile (ossia 1 anno e 46 giorni dopo il deposito della sentenza) per la notifica.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività deve essere, dunque, respinta.

2. Premesso quanto precede, e passando all’esame delle proposte censure, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonchè l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.1. Rileva, invero, l’amministrazione ricorrente che la società contribuente ha provveduto a pagare le sanzioni pecuniarie e gli oneri accessori, conseguenti al tardivo versamento dell’IVA dovuta per l’anno 1994, solo in data 22.9.00, ed esclusivamente a seguito della notifica – effettuata dall’Ufficio in data 6.9.00 – dell’avviso di mora. Il che comporterebbe, ad avviso dell’amministrazione, la carenza del requisito essenziale della spontaneità del pagamento, richiesto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 per il perfezionamento della fattispecie del ravvedimento.

2.2. Per di più, l’impugnata sentenza – a parere dell’Agenzia delle Entrate – sarebbe affetta dal vizio ‘ motivazionale dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la CTR, del tutto contraddittoriamente, affermato che la Rhodengas s.p.a. aveva “spontaneamente” provveduto al versamento delle sanzioni e degli interessi – ad integrazione del pagamento, a suo tempo effettuato con ritardo, dell’IVA per l’anno 1994 – pur essendo tale versamento integrativo avvenuto “non appena ricevuta l’ingiunzione di pagamento” e, quindi, solo a seguito della stessa.

2.3. Il motivo è fondato e va accolto.

2.3.1. Osserva, invero, la Corte che la riduzione della sanzione, prevista per l’ipotesi di ravvedimento operoso del contribuente prefigurata dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, postula – a tenore della stessa norma – che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza”.

Inoltre, anche per le fattispecie relative – come nel caso concreto, trattandosi di IVA per l’anno 1994 – a debiti di imposta risalenti a data antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997 (1.4.98), le disposizioni del decreto in esame possono trovare applicazione per il principio del favor rei, espresso dall’art. 3 del citato Decreto, sempre che ricorrano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, comma 1 e 2 (e cioè che la fase di accertamento della violazione non si sia già esaurita, al momento dell’entrata in vigore del decreto, o che la fase contenziosa relativa all’eventuale impugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione non si sia conclusa con sentenza definitiva).

2.3.2. In ogni caso – anche nel regime transitorio derivante dal combinato disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 25 – una volta acclarata l’applicabilità alla fattispecie concreta del trattamento sanzionatorio agevolato ex art. 13 dello stesso decreto, è – tuttavia -pur sempre necessario che il versamento delle sanzioni e degli oneri accessori sia effettuato dal contribuente spontaneamente, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13. Il che è certamente da escludere, a giudizio della Corte, nelle ipotesi in cui – esaurite le fasi di accertamento della violazione e di irrogazione delle sanzioni – l’amministrazione proceda alla riscossione coattiva delle stesse, notificando al contribuente l’avviso di mora.

E’ fin troppo evidente, infatti, che l’avviso di mora rappresenta un atto, equiparabile al precetto nel processo di esecuzione forzata, che viene notificato al contribuente proprio nel caso in cui quest’ultimo, reso edotto dell’imposta dovuta (o delle relative sanzioni, od oneri accessori), non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini di legge (Cass. S.U. 16412/07, Cass. 3231/05).

Ne discende che la fattispecie del ravvedimento, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, non può in alcun modo ritenersi applicabile nei casi in cui il rapporto tributario sia ormai transitato nella fase della riscossione coattiva, a seguito della notifica dell’avviso di mora (cfr. Cass. 26292/05), a fronte del quale è, per vero, da escludersi in radice quella spontaneità del pagamento assunta dalla norma a presupposto essenziale dell’istituto in esame.

2.3.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, dunque, si palesa del tutto erroneo – oltre che palesemente incongruo e contraddittorio – l’assunto del giudice di appello, secondo il quale la società contribuente avrebbe “spontaneamente provveduto” a versare le sanzioni e gli oneri accessori, sebbene tale pagamento sia stato effettuato dalla medesima solo a seguito della notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il motivo di ricorso proposto, al riguardo, dall’Agenzia si palesa, pertanto, pienamente fondato.

3. L’accoglimento della censura comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

4. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell’intimata soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente; condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 1.200,00, oltre le spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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