Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10592 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29532-2018 proposto da:

A.M. nella qualità di erede di A.P.,

B.L., C.P., G.M., L.L.,

B.V., D.S.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TESTA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIOLA;

– ricorrenti –

Contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 13/3/2018, la Corte d’appello di Torino, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto di B.L., B.V., C.P., D.S.M.M., G.M., L.L. e A.P., al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria, dagli stessi avanzata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla mancata remunera-zione dei soggetti frequentanti corsi di specializzazione post universitaria (nella specie, con immatricolazioni precedenti l’anno 1991) in ambito medico;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto estinta per prescrizione le pretese degli originari attori, essendo inutilmente decorso il periodo decennale decorrente dal 27/10/99 data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, mediante la quale lo Stato italiano aveva provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunera-zione e l’entità di tale corrispettivo;

che avverso la sentenza del giudice d’appello, B.L., B.V., C.P., D.S.M.M., G.M., L.L. e A.M. (in qualità di erede di A.P.), propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che il dies a quo relativo alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione della direttiva Europea in materia di remunerazione dei medici specia-lizzandi decorra a far data dal 27/10/99, non avendo lo Stato italiano ancora emanato alcun provvedimento di trasposizione della direttiva CE nella materia indicata;

che il motivo è inammissibile;

che detta inammissibilità vale a escludere la necessità della rinnovazione della notificazione del ricorso, nella specie nullo, siccome indirizzato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anzichè all’Avvocatura Generale;

che, al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

che, in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

che, nel caso di specie, il giudice a quo ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto al risarcimento dei danni rivendicato dagli originari attori, sul presupposto dell’avvenuta consumazione del periodo decennale decorrente dal 27/10/99, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, mediante la quale lo Stato italiano ha provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunerazione e l’entità di tale corrispettivo;

che, in tal guisa, i giudici di merito risultano essersi uniformati al consolidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (e ribadito ancora di recente), ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (v. Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01);

che, rispetto a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti; tanto non esime dal rilevare che la tesi della non decorrenza di un termine di prescrizione è già stata esaminata e disattesa da Cass. Nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2004;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento per la regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;

che dev’essere attestata a sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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