Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10591 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25903/2015 proposto da:

N.S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

PELLICANO’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1430/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Reggio Calabria accoglieva il gravame svolto dall’Inps e, per l’effetto, riconosceva il diritto dell’attuale ricorrente all’assegno ordinario di invalidità, con decorrenza da gennaio 2008 (beneficio riconosciuto, invece, dal primo giudice, dal 1 marzo 2006);

2. avverso tale sentenza ricorre l’assistita, con ricorso affidato ad un articolato motivo (per violazione di legge, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, difetto assoluto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti), ulteriormente illustrato con memoria:

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. la Corte territoriale, con ampia e argomentata motivazione, ha esposto le ragioni che hanno condotto, alla stregua della documentazione in atti, tenuto conto dell’articolato quadro patologico dell’assistita, a fissare da gennaio 2008 la decorrenza del diritto alla prestazione e a privilegiare il parere espresso dal secondo ausiliare officiato in sede di gravame, non mancando di rimarcare il carattere generico, e disancorato da dati oggettivi, delle censure opposte dall’assistita;

6. la Corte di merito ha, inoltre, sottolineato la sovrapponibilità del quadro patologico – comprensivo di una molteplicità di malattie – riscontrato già in primo grado e la necessità di ancorare l’incidenza invalidante delle varie patologie a riscontri oggettivi, carenti fino alla fine del 2007, in base al rilievo che fino a quell’epoca la documentazione in ordine alle varie patologie, dell’apparato osteoarticolare, vascolare e psichico, non indicava il grado di gravità della sindrome ansiosa, la sua resistenza al trattamento farmacologico, il grado di compromissione articolare rachidea e del danno d’organo cardiaco, palesando soltanto riferimenti legati alla sintomatologia soggettiva, sicchè solo da gennaio 2008, con documentazione della Struttura psichiatrica dell’ASP di (OMISSIS)con diagnosi di psicosi, erano rinvenibili riscontri, anche più dettagliati quanto alla patologia ortopedica e cardiovascolare;

7. tanto premesso, qualora il giudice respinga o accolga la domanda avvalendosi del parere di un consulente tecnico d’ufficio, lo stesso non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni di tale consulente, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6111 del 2017; Cass. n. 1660 del 2014);

8. nella specie, la statuizione sulla genericità delle osservazioni critiche alle conclusioni della seconda consulenza tecnica d’ufficio acquisita in sede di gravame, all’esito del rinnovo dell’esame peritale con affidamento dell’incarico ad altro ausiliare, neanche è stata fatta segno di censura adeguatamente opponendo, nell’illustrazione del ricorso per Cassazione, tempestività, specificità e rilevanza delle critiche, già mosse innanzi al giudice del gravame, che ora si devolvono in sede di legittimità senza peraltro provvedere al deposito, unitamente al ricorso, degli atti processuali (consulenza tecnica e documentazione sanitaria che si assume pretermessa) su cui lo stesso ricorso è fondato, sicchè le censure restano del tutto generiche;

9. inoltre, pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012, la parte, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale e, in quanto tale, esso non è più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione);

10. l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria);

11. tuttavia il riferimento al fatto secondario non implica – e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

12. nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale;

13. anche il mezzo prospettato come violazione di legge ripropone questioni di merito estranee al controllo di legittimità;

14. il ricorso va rigettato, assorbita ogni altra censura;

15. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, non sussistendo le condizioni per beneficiare dell’esonero a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, atteso che solo la dichiarazione della parte personalmente, e non quella del difensore, può assumere rilievo a tal fine (v., fra le tante, Cass. 5363/2012 e numerose successive conformi);

16. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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