Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10591 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10591 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 25842-2014 proposto da:
PERROTTA LUIGI, PERROTTA RAFFAhl ,E, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio
dell’avvocato EDOARDO TORALDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ALESSANDRO PALASCIANO giusta procura in calce
al ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTER() DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROA4A, VIA DEI

Data pubblicazione: 23/05/2016

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso il provvedimento n. 1107/12 RVG della CORTI

03/09/2014;
udita la iciazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2014 n. 25842 sei. M2 – ud. 08-03-2016
-2-

D’APPELLO di SALERNO del 16/06/2014, depositato il

IN FATTO
Pendente in grado d’appello innanzi alla Corte distrettuale di Catanzaro
una causa civile iniziata innanzi al Tribunale del medesimo capoluogo nel
1995 e decisa da detto Tribunale con sentenza del 23.3.2006, Luigi e Raffaele

riparazione ex lege n. 89/01 limitatamente al processo di primo grado.
Successivamente, conclusosi il processo d’appello con sentenza del 5.3.2012,
gli stessi ricorrenti adivano nuovamente la Corte salernitana per l’equo
indennizzo relativo al giudizio d’appello.
Con decreto del 3.9.2014 detta Corte dichiarava inammissibile il ricorso, in
quanto, richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in
materia, non era in potestà della parte frazionare la domanda in relazione al
solo segmento processuale in cui si era prodotto il superamento del termine di
durata ragionevole.
Per la cassazione di tale decreto Luigi e Raffaele Perrotta propongono
ricorso, affidato a un solo motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la
violazione o falsa applicazione dell’art. 4 legge n. 89/01. Il richiamato
indirizzo giurisprudenziale che nega la possibilità di frazionare la domanda
d’equo indennizzo al fine di agevolarsi della durata di una fase processuale in
danno dell’altra, non è applicabile al caso di specie, vuoi perché sia il secondo
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Perrotta adivano nel 2010 la Corte d’appello di Salerno, ottenendone l’equa

che il primo grado avevano già avuto ciascuno una durata eccedente, vuoi
perché la normativa in allora applicabile consentiva la proposizione della
domanda nel corso del giudizio, vuoi in quanto tutti gli elementi del fatto
processuale non erano stati taciuti alla Corte d’appello, che pertanto avrebbe

Inoltre, lo stesso provvedimento impugnato dà atto della durata
complessiva del giudizio sottostante anche in primo grado, evidenziando
pertanto di aver operato quella valutazione complessiva della durata della lite
richiesta per liquidare l’indennizzo.
2. – 11 motivo è fondato.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – nel
testo anteriore al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012,
n. 134 – la parte può frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate
domande giudiziali purché indichi ed illustri la durata dei segmenti
processuali per i quali non avanza istanza. In tal caso, il giudice, valutato
globalmente il giudizio e stimata la durata ragionevole di ciascun grado, deve
liquidare esclusivamente l’indennizzo spettante in relazione al grado per cui la
domanda è stata avanzata (Cass. n. 4887/15).
Ed infatti, l’attore ha l’onere di precisare nel ricorso l’intera durata del
giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi non eccedenti gli standard di
ragionevolezza, potendo la parte disporre del quantum della domanda, ma non
dell’allegazione dei fatti storico – normativi che ne condizionano
l’ammissibilità, e dovendo, conseguentemente, il giudice pioeedere alla
valutazione unitaria della durata del processo anche se l’attore, nel formulare
la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in
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dovuto riconoscere la buona fede della parte ricorrente.

cui sarebbe stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole (Cass. n.
4437/15).
In altri termini, il divieto di frazionare la domanda d’equa riparazione (su
cui in generale v. Cass. n. 12541103) tende unicamente ad impedire l’elusione

grado o di una fase deve essere controbilanciata dall’eventuale durata più che
ragionevole di altro grado o di altra fase del medesimo processo. Va da sé,
pertanto, che lì dove non sussiste alcun rischio di elusione, perché la durata
processuale è stata compiutamente rappresentata dalla parte ricorrente o
perché, in aggiunta, tutti i gradi del giudizio hanno avuto una durata
irragionevole, il giudice non può dichiarare inammissibile la domanda, ma
deve deciderla nel merito, evitando solo di indennizzare nuovamente il danno
che sia stato già compensato in un precedente procedimento ex lege n. 89/01.
2.1. – Nello specifico, la parte ricorrente aveva compiutamente dedotto la
durata del procesSo, tant’è che lo stesso provvedimento impugnato l’ha potuto
ricostruire nella sua globalità. Pertanto, la Corte distrettuale n,..1 dichiarare
inammissibile il frazionamento della domanda non ha colto il significato e i
limiti del relativo divieto.
3. – S’impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che nel provvedere sul merito
della domanda si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – nel testo anteriore al
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 – la parte
può frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate domande giudiziali
purché indichi ed illustri la durata dei segmenti processuali per i quali non
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del meccanismo compensatorio, in forza del quale la durata eccedente di un

avanza istanza. In tal caso, il giudice, valutato globalmente il giudizio e
stimata la durata ragionevole di ciascun grado, deve liquidare esclusivamente
l’indennizzo spettante in relazione al grado per cui la domanda è stata
avanzata”.

cassazione, ai sensi dell’art. 385, 3 0 comma c.p.c.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche iil1e spese di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, 1’8.3.2016.

3.1. – Al giudice di rinvio è rimesso altresì il regolamento delle spese di

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