Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10591 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D.A.N., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della Società “ADRIATICA NIGHT SAS DI DE DOMINICIS

ALAIN NICOLE E C.” elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. A.

PASQUALE 21, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOTTI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNI CIRIACO con Studio in S.

BENEDETTO DEL TRONTO VIA CAMPANIA 110, (avviso postale), giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il resistente l’Avvocato RANUCCI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 7 luglio 2005 la CTR Abruzzo (sez. Pescara) ha rigettato l’appello proposto da D.D.A.N., in proprio e quale amministratore dell’Adriatica Night Club S.a.s. di D.D. A.N., nei confronti dell’amministrazione, confermando il provvedimento n. (OMISSIS) del 13 giugno 2002, notificato il 9 luglio 2002 e relativo alla “applicazione delle sanzioni in conseguenza dell’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta” (v. sent. pag. 3 e 27), per l’anno 1996.

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) la G.d.F., autorizzata dall’Ufficio del P.M. all’accesso domiciliare nei confronti di D. D.A.N. per la ricerca di documenti utili alla verifica fiscale avviata nei confronti della società, aveva rilevato che D.D.G., fratello dell’amministratore, alle prime luci del 7 luglio 1998 era intento a caricare sulla sua autovettura contenitori prelevati i dall’abitazione del suddetto amministratore;

b) D.D.G., una volta avuta la presenza del proprio difensore aveva spontaneamente aperto il bagagliaio e consegnato alla G.d.F. il relativo contenuto;

c) l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica s’intendeva estesa anche ai luoghi di provvisoria custodia dei documenti da ricercare, tanto più che, nei pressi del domicilio di accesso, era in corso il flagrante tentativo di sottrarli alla ricerca; d) l’eventuale irrituale acquisizione dei documenti da parte della G.d.F. non ne impediva la legittima utilizzazione ai fini dell’accertamento fiscale mancando un espresso divieto legale;

e) nel ricorso introduttivo non risultavano formulate eccezioni in ordine a carenze motivazionali dell’autorizzazione;

f) l’avviso impugnato concerneva esclusivamente l’applicazione di sanzioni in conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770) e l’entità dell’omesso versamento delle ritenute d’acconto sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti era stata analiticamente esposta nel p.v.c. del 6 agosto 1998, senza alcun rilievo da parte dell’appellante limitatosi all’inconferente richiamo all’art. 53 Cost. sulla capacità contributiva.

Il 3 ottobre 2006 D.D.A.N., in proprio e per la Adriatica Night Club S.a.s., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, L. n. 212 del 2000, art. 12, art. 360 c.p.c., punto 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”.

Assume che l’assenza di uno specifico provvedimento giudiziario che autorizzasse la perquisizione dell’autovettura di un terzo, ancorchè fratello dell’amministratore della società sottoposta a verifica fiscale, rendeva illegale l’acquisizione dei documenti sociali, pure se ottenuta dal G.d.F. con la finale collaborazione del consegnatario; ciò infirmava l’intero procedimento e il particolare il suo atto conclusivo (l’avviso di accertamento), per violazione del D.P.R. n. 633, art. 52, richiamato dal D.P.R. n. 600, art. 33 e interpretato alla luce dell’art. 14 Cost.. Sostiene, inoltre, che l’autorizzazione giudiziaria, oltre che essere riferita all’abitazione di D.D.A.N. e non all’autovettura di D.D.G., era illegittima perchè carente di motivazione circa la sussistenza di “gravi indizi di violazione delle norme fiscali. Rileva, infine, che il giudice d’appello non aveva considerato le garanzie per il contribuente previste dalla L. n. 212, art. 12.

02. Il motivo va disatteso sotto plurimi profili. Inammissibilmente, le questioni sostanziali e procedi-mentali entrano nell’odierno dibattito di legittimità senza che, nella enunciazione del motivo, sia stata fatta la trascrizione delle parti salienti dell’atto impositivo, del quale è negata la correttezza, nonchè degli altri atti presupposti (decreto PM, verbale perquisizione, etc.), tutti complessivamente ritenuti dalla stessa parte ricorrente rilevanti ai fini della decisione. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora la parte ricorrente censuri la sentenza d’appello sotto il profilo della congruità del giudizio espresso su motivazione e legalità di un avviso di accertamento, il quale è atto amministrativo la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso, è necessario, a pena d’inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, nonchè degli atti presupposti e/o richiamati, al fine di consentire alla Corte di e-sprimere il suo giudizio esclusivamente in base al ricorso medesimo Sez. trib., 14 settembre 2007, n. 19208 – Guida al diritto 2007,46,75; 13 agosto 2004, n. 15867 – Giust. civ. Mass. 2004, 7-8.

03. Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo. Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata. Ogni motivo, per essere ammissibile, deve corrispondere a uno dei motivi indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ai numeri da 1 a 5; al riguardo è onere della parte inquadrare la deduzione Sez. 3^, 21 marzo 2008, n. 7697 – Guida al diritto 2008,23,95; 04 marzo 2010, n. 5207 – id.

2010,15,66. Deriva da quanto precede che – qualora il ricorso precisi al riguardo che la deduzione del motivo avviene solo sotto il profilo specifico del n. 5 per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” – è sotto questo solo aspetto che va riguardata la censura mossa alla sentenza d’appello.

04. Orbene, per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza Sez. 3^, 29 settembre 2006, n. 21249. Il vizio di cui all’invocato art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (Sez. 3^, 19 gennaio 2006, n. 10141.

05. Nella sintesi finale del motivo, il fatto controverso rispetto al quale la motivazione sarebbe stata omessa e sarebbe comunque contraddittoria è rappresentato dalla “mancata opposizione della persona terza” che, secondo la parte contribuente, “non equivale a consenso all’accesso operato al di fuori delle previsioni legislative”; peraltro, a suo dire, il consenso sarebbe “privo di rilievo giuridico non essendo richiesto o preso in considerazione da nessuna norma di legge”. Inoltre, prosegue la parte ricorrente, la CTR avrebbe omesso di motivare quanto al fatto che il decreto di perquisizione del Procuratore della Repubblica di Lanciano “non riportava le dovute motivazioni”.

06. Il mezzo non coglie nel segno, atteso che il risultato interpretativo compiuto dai giudici d’appello è plausibile nel suo apprezzamento complessivo dei fatti relativi al reperimento della documentazione extra contabile dalla società nell’autovettura del fratello dell’amministratore. Il risultato interpretativo diverso, inammissibilmente sollecitato nel riscorso, non scaturisce da elementi fattuali non considerati o malamente considerati, bensì da una diversa lettura ermeneutica dell’art. 52 D.P.R. cit., estranea al controllo di legalità sul procedimento giustificativo della decisione sul fatto, che costituisce lo stretto perimetro nel quale è denunciabile il vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

07. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 57 – art. 360 c.p.c. – punto 3 – violazione falsa applicazione di norme di diritto”. All’uopo formula tre censure. In primo luogo, denunciando la pretesa violazione del D.P.R. n. 633, art. 52, commi 1 e 2, il ricorrente lamenta che la G.d.F. era priva di specifico decreto autorizzativo per perquisire la vettura del fratello G.. In secondo luogo, denunciando la pretesa violazione del D.P.R. n. 633, art. 52, comma 2, il ricorrente lamenta che il decreto del PM non conteneva alcun riferimento a “gravi indizi di violazioni”. In terzo luogo, denunciando la pretesa violazione del D.Lgs. n. 546, artt. 32 e 57, il ricorrente lamenta che la CTR erra quando asserisce che non risultavano formulate eccezioni in ordine a carenze motivazionali dell’autorizzazione, atteso che la parte contribuente aveva sostenuto nel ricorso introduttivo che l’autorizzazione era nulla e, successivamente, aveva dedotto con memoria il rilievo di specifica nullità (ric. Cass. pag. 25).

08. Le tre censure peccano di autosufficienza, incorrendo tutte nel medesimo vizio rilevato in ordine al primo motivo. In particolare, riguardo specificamente alla terza censura, manca la trascrizione dell’eccezione e l’indicazione specifica dell’atto processuale che specificamente la contiene. Inoltre, se essa si trova – come pare – in una memoria, si tratterebbe d’inammissibile questione nuova. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24 (a differenza di quanto previsto dal previgente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19 bis, che consentiva di integrare i motivi del ricorso fino alla data di comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza) subordina l’integrazione dei motivi alla ricorrenza di specifici presupposti di fatto (deposito di documenti non conosciuti) e al rispetto dei termini e modi previsti dalla norma stessa Sez. trib., 02 aprile 2007, n. 9179. Invece, le memorie di cui all’art. 32 hanno solo natura illustrativa, assimilabile alle conclusionali, e non possono essere veicolo di nuovi motivi.

09. Infine, per com’è formulato, il mezzo non consente globalmente un positivo controllo di legalità. Si è recentemente chiarito che è legittimo l’avviso fondato su “brogliacci” rinvenuti nell’autovettura del contribuente, pur se acquisita senza la prescritta autorizzazione della Procura della Repubblica, allorchè tale documentazione sia rinvenuta all’interno di automezzo utilizzato per l’esercizio dell’attività (Sez. trib., 05 febbraio 2011, n. 2804 – Diritto & Giustizia 2011). In passato si era già precisato che è legittima la rettifica della dichiarazione della società contribuente fondata su documentazione extracontabile rinvenuta all’interno dell’autovettura dell’amministratore, sottoposta a controllo da una pattuglia della G.d.F. senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, in quanto l’autovettura stessa non era in quel momento adibita ad uso meramente personale o al trasporto per conto terzi ed era da ritenersi, invece, un bene “appartenente” all’impresa (Sez. trib., 03 luglio 2003, n. 10489 – Foro it.

2003,1,2618). Nella specie dalla sentenza impugnata, a seguito di accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, risulta che giunti presso l’abitazione del D.D.A.N., i militi notarono che una persona, identificata poi nel fratello dell’amministratore della società, D. D.G., era intento ad asportare presumibilmente dall’appartamento di D.D.A.N. documentazione relativa all’attività esercitata da quest’ultimo e a riporla nel bagagliaio della propria autovettura. Dunque, quando di primo mattino i militi della G.d.F. si sono portati presso l’abitazione di D. D.A.N. e hanno notato il sospetto trasbordo di documentazione nella vettura di D.D.G., questa non era in quel momento adibita a uso personale, ma al trasporto di documentazione dell’azienda in verifica. Era, quindi, un veicolo di fatto – e in quel particolare momento – riferibile all’impresa e al suo amministratore, non differendo funzionalmente la struttura di tale veicolo da qualsiasi altro luogo chiuso idoneo a ricevere e occultare cose, comunque, attinenti all’impresa stessa. Ne deriva che – non essendosi dovuto procedere all’apertura coattiva di plichi sigillati, borse e simili – non era necessaria un’ulteriore e specifica autorizzazione; il che assorbe in sè ogni altra questione e rende l’apparato censorio complessivamente inadeguato a elidere la pronunzia d’appello.

10. Il ricorso va dunque rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese non essendovi stata attività difensiva da parte dell’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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