Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10591 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29460-2018 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo STUDIO LEGALE GRASSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANIELLO CERRATO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo STUDIO

LEGALE PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CRISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 8/9/2017, la Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto da Telecom Italia s.p.a., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo liquidato dal primo giudice in favore di L.S. a titolo di risarcimento del danno, a seguito della corrispondente domanda proposta da quest’ultimo per la condanna della Telecom Italia s.p.a. alla riparazione del pregiudizio subito dal L. in conseguenza dell’interruzione della linea telefonica, protrattasi nel periodo dal 16 al 23 maggio 2006, presso il proprio esercizio commerciale adibito a tabaccheria e ricevitoria del lotto;

che, con la medesima decisione, il giudice d’appello ha disposto il rimborso, in favore della L., della sola misura del 50% delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, oltre all’integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la revoca, subita dal L., delle concessioni relative all’esercizio della tabaccherie e della ricevitoria del lotto (e dallo stesso imputata all’inadempimento della società avversaria) non fosse causalmente dipesa dall’interruzione della linea telefonica riferita al periodo in contestazione, tenuto conto che la motivazione di detto provvedimento amministrativo, per come emersa dagli atti del giudizio, era stata fondata sul presupposto dell’abitualità, riconosciuta in capo al L., nella violazione degli obblighi propri del concessionario, tenuto conto dei plurimi inadempimenti commessi dal L. in relazione ad occasioni e periodi diversi da quello riferito al all’interruzione della linea telefonica dedotta in giudizio: interruzione che aveva impedito lo svolgimento dell’attività del L. esclusivamente per un periodo molto limitato;

che, avverso la sentenza d’appello, L.S. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Telecom Italia S.p.A. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il L. ha presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 1293 del 1957, art. 34, comma 1, n. 9, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come, delle quattro violazioni ritenute rilevanti ai fini del riconoscimento dell’abitualità posta a fondamento della revoca delle concessioni oggetto d’esame, tre di essi erano dipese proprio dall’interruzione della linea telefonica gestita dalla Telecom s.p.a. in relazione al periodo dal 16 al 30 maggio 2006, con la conseguente erronea disapplicazione, da parte del giudice a quo, dell’art. 34 cit., consistita nell’omessa valutazione dell’abitualità ivi sanzionata, in tal modo capovolgendo la gravità dei comportamenti delle parti in relazione agli accadimenti come effettivamente svoltisi;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospetta-zione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il L. nella prospet-tazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti o dei fatti di causa ritenuti rilevanti, con particolare riguardo alla ricostruzione dei termini temporali dell’abitualità del L. nella violazione delle prescrizioni allo stesso imposte dalle concessioni dedotte in lite;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale immotivatamente e illogicamente disposto l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e condannato la Telecom Italia s.p.a. al rimborso del solo 50% delle spese di c.t.u., in contrasto con il dato obiettivo costituito dall’esito del giudizio, favorevole per l’originario attore;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come – fermo il rilievo della reciprocità della soccombenza in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda (circostanza già di per sè tale da legittimare la compensazione delle spese di lite, come puntualmente rilevato dal giudice a quo) – nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio, la corte territoriale si sia correttamente allineata al consolidato principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;

che, ciò posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) o delle altre cause legittimanti per legge;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore della società controricorrente dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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