Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10590 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

P.P..

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/5/04 della Commissione tributaria

regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, depositata

il 14 giugno 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

marzo 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 68 del 30.1.2003, accolse il ricorso proposto da P.P. per l’annullamento delle cartelle di pagamento emesse a fini irpef ed ilor per le annualità (OMISSIS) e (OMISSIS), rilevando il giudicante che gli avvisi di accertamento depositati dal contribuente cui esse si riferivano erano privi dei calcoli e delle relate di notifica e che l’Ufficio non aveva osservato le due ordinanze istruttorie che lo avevano invitato a depositare gli originali dei due avvisi.

L’Agenzia delle Entrate impugnò per revocazione questa decisione, assumendo che gli originali degli avvisi erano già in atti, ma il ricorso venne respinto con la sentenza n. 113/5/04, la quale escluse che il Collegio giudicante fosse incorso nel denunciato errore di fatto, atteso che aveva deciso la controversia sulla base della circostanza, effettivamente esistente, che la parte pubblica, nonostante gli inviti, non avesse depositato i due avvisi di accertamento posti a base delle cartelle di pagamento opposte.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato a mezzo posta spedito il 28.7.2005 e ricevuto il 3.8.2005, ricorre, sulla base di quattro motivi, l’Agenzia delle Entrate.

L’intimato P.P. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia “Nullità del giudizio per inammissibilità del ricorso di primo grado: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e) e art. 21, comma 1, e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, ult. p. del citato D.Lgs. violazione degli artt. 2730 ss. c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, lamentando la mancata rilevazione d’ufficio da parte dei precedenti giudici dell’inammissibilità del ricorso, per essere il secondo motivo con esso proposto carente di contenuto, in quanto “non ha senso infatti affermare che ciascuna cartella rappresenta per alcuni tributi, una duplicazione dell’altra se non si specifica per quali e in che senso vi sia duplicazione” e per essere il primo inammissibile in ragione della acquisita definitività degli avvisi di accertamento.

Il secondo motivo di ricorso denunzia “Violazione dell’art. 2697 c.c.. Omessa o comunque insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, assumendo che, avendo il giudice di primo grado dato atto di avere esaminato gli originali completi di relata e firma della parte, depositati dall’Ufficio, “non si riesce ad immaginare nè come il Giudice di appello abbia potuto condizionare la valutazione di quelle relate ad un nuovo deposito da parte dell’Ufficio, se già ne disponeva”.

Il terzo motivo di ricorso denunzia “Violazione dell’art. 2700 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, assumendo che la Commissione regionale “non poteva non tenere in alcun conto che quelle relate e quella firma in primo grado c’erano pronunciando in modo da presupporne l’assenza: intatti a C.T.P. (indipendentemente dalle sue valutazioni giuridiche) attestava la produzione in giudizio degli originali degli avvisi, relati e firmati”.

Tutti questi motivi sono manifestamente inammissibili.

A parte la loro scarsa intelligibilità ed il mancato rispetto del principio di autosufficienza, tale conclusione si impone in quanto le censure in essi formulate, atteso il loro stesso tenore, si rivolgono non già nei confronti della sentenza, qui impugnata, che ha rigettato l’istanza di revocazione avanzata dall’Agenzia, bensì nei riguardi della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 68 del 30.1.2003, che ha deciso la causa di merito e che non risulta investita nè dal presente ricorso nè, a quanto consta, da altro gravame. La revocazione, infatti, costituisce mezzo autonomo di impugnazione, per di più, a differenza dell’appello, di carattere limitato, atteso che oggetto del relativo giudizio è e può essere soltanto l’accertamento in ordine alla sussistenza di una delle cause in forza delle quali la legge ammette tale rimedio (art. 35 cod. proc. civ.). Ne consegue che nel giudizio di revocazione – in ciò ricomprendendo anche la fase impugnatoria, nei limiti in cui è ammessa (art. 403 cod. proc. civ., comma 2), della relativa decisione – non è consentito proporre nuove questioni che attengono ai presupposti ed al contenuto della decisione di merito, questioni che, a loro volta, sono proponibili soltanto con i normali rimedi impugnatori, nei limiti, modi e termini per essi previsti.

Il quarto motivo di ricorso denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4″), censurando la sentenza impugnata per avere ” respinto l’appello per il solo fatto che l’Ufficio non aveva ottemperato alle ordinanze istruttorie, fatto in se pacifico e sul quale non cadeva alcun errore”. Sostiene al riguardo il ricorso che “una simile lettura della sentenza revocando è palesemente contraria a legge, essa infatti suppone che l’inottemperanza all’ordinanza istruttoria sia di per sè sanzionabile con la soccombenza in giudizio, indipendentemente dai fatto clic gli atti richiesti siano aliunde disponibili (nella specie, dallo stesso fascicolo processuale del giudizio di primo grado …), o che anche in assenza di essi emerga dagli atti la dimostrazione richiesta”.

Anche questo motivo è inammissibile.

La sentenza qui impugnata ha respinto l’istanza di revocazione sulla base della considerazione che i giudici di appello non sono incorsi in alcun errore di fatto, avendo deciso la causa sulla base della circostanza, effettivamente esistente della ripetuta inottemperanza da parte dell’Ufficio all’ordine del giudicante di produrre gli avvisi originali notificati al contribuente.

Ciò premesso, il motivo, per come formulato, non censura affatto tale ratio decidendi, dal momento che non assume l’erroneità dell’accertamento che ha costituito oggetto del giudizio di revocazione, bensì critica la decisione per avere ritenuto sufficiente, a fondare l’accoglimento delle ragioni del contribuente, il fatto che l’Ufficio non avesse adempiuto all’ordine di produzione degli avvisi in giudizio. Con il che il ricorso censura non già l’accertamento del fatto suscettibile di condurre alla revocazione della sentenza, su cui va inevitabilmente circoscritto anche questo giudizio di impugnazione, ma la regola iuris che si assume applicata ai fini della decisione della causa, denunziando così un errore che, per definizione, non è revocatorio e che, pertanto, non potrebbe mai portare all’accoglimento della istanza di revocazione della sentenza di merito, li ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo il contribuente intimato svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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