Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10590 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20146-2019 proposto da:

IGIESSE IMMOBILIARE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI ORCIANI;

– ricorrente –

contro

LIM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Igiesse Immobiliare conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro, la società LIM S.r.L. opponendo il decreto ingiuntivo n. 459/2010, con cui la società LIM le intimava il pagamento di Euro 7.797,78 derivante dalla fattura n. 1009/2009. Sia il giudice di prime cure sia la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 325/2019, resa pubblica il 7 marzo 2019, notificata il 23 aprile 2019, rigettavano l’opposizione.

Igiesse Immobiliare ricorre per la cassazione di detta sentenza della Corte d’Appello di Ancona, formulando un solo motivo.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla società LIM.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La società Igiesse deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. “per invalidità della sentenza” per violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., ritenendo che la Corte d’Appello si era limitata a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento, e che non avrebbe dovuto dedurre presuntivamente la ricorrenza di un obbligo di pagamento perchè l’obbligazione per cui è causa avrebbe potuto essere assunta solo in base ad un contratto scritto. In particolare, il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che parte della merce fatturata era destinata ad Edilmarche costruzioni per un cantiere di sua esclusiva competenza ed avrebbe erroneamente tratto da tale fatto certo la ricorrenza di un obbligo di pagamento posto a suo carico sulla base di cinque presunzioni – che condividesse i suoi uffici con Edilmarche, che con Edilmarche intercorressero dei rapporti, che M.S., suo rappresentante legale, conoscesse le difficoltà di Edilmarche, che il pagamento effettuato fosse superiore di Euro 100,00 rispetto all’importo della merce contestata, che avesse un interesse al completamento dei lavori affidati a Edilmarche – alcune inconsistenti, una ritenuta risibile, talaltre contraddittorie.

2. Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, va rilevato che l’atto non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente non ha, infatti, assolto l’onere di rappresentare una sintesi dei fatti di causa. Questa Corte non è stata messa, quindi, nelle condizioni di conoscere le ragioni della decisione di prime cure, ignora le posizioni processuali delle parti, così come le ragioni di impugnazione.

La prescrizione del requisito mancante risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., n. 2602/2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Questa Corte non ignora che, avendo il rappresentante legale di parte ricorrente omesso di dedicare una parte del ricorso alla descrizione sommaria dei fatti di causa, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 5698/2012) è possibile colmare le lacune denunciate attraverso la lettura del motivo di ricorso. Ritiene, nondimeno, che l’illustrazione del mezzo impugnatorio sia del tutto inidonea ad assolvere detta funzione di completamento, perchè le argomentazioni in esso offerte presuppongono la conoscenza dei fatti di causa.

3. Vale appena la pena di rilevare che il motivo risulterebbe, ove fosse esaminabile, inammissibile, giacchè esso si risolve in una richiesta di un diverso accertamento dei fatti di causa. Nonostante sia stata dedotta la violazione dell’art. 2729 c.c., il mezzo impugnatorio censura, infatti, la ricostruzione di una quaestio facti. La violazione dell’art. 2729 c.c. è stata prospettata senza che ne ricorressero i presupposti, siccome individuati da questa Corte. La ricorrente avrebbe dovuto denunciare che il giudice di merito aveva fondato la presunzione su circostanze non gravi, nè precise e concordanti; dovendosi ricordare che la gravità esclude l’inferenza probabilistica, la precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi anche verso un altro o altri fatti, la concordanza indica che alla conoscenza del fatto ignoto si è giunti in modo concordante con altri elementi probatori.

Una censura di contenuto diverso e/o diversamente argomentata, come in questo caso, si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendo la censura su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. n. 17535/2008).

4. Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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