Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10590 del 07/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10590 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Verda Angela„ elett.te dom.ta in Roma, alla via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avv.
Claudio Lucisano dal quale è rapp.ta e difdesa unitamente all’avv. Giuseppe Muttoni , giusta
Controricorrente
procura in atti
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 144/42/2010
depositata il 9/12/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/4/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Lucisano per la controricorrente
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pratis
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.25094/11
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Data pubblicazione: 07/05/2013
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Verda Angela contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia
la sentenza della CTP di Lecco n.2/2/2009 che ne aveva accolto
contro
il ricorso avverso
l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni n. 1/2008 per imposta ipotecaria, catasta-
ricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chie-
liktoce444.
dendo l’accoglimento del ricorso; itt~impibmateithe .
Il presidente ha fissato
l’udienza dell’11/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La
contro ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma I e 1 bis della L.
289/2000 laddove la CTR ha ritenuto la non applicabilità della proroga del termine per
l’accertamento alla revoca delle agevolazioni in questione.
La censura è fondata. Questa Corte ha ripetutamente espresso il principio della applicabilita’ della proroga alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie, tra cui rientra la fattispecie in oggetto (ord. n. 4321 del 2009; ord. n. 12069 del 2010). Il
comma 1 bis con la dizione “le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono
essere definite.. “esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli
immobili di cui al comma che precede. Da cio’ si deduce che la proroga prevista nel comma
1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza
necessita’ di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in entrambi i commi di un
condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che
ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso. Conforta tale tesi la constatazione che la prima stesura dell’articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorche’
fu aggiunto il comma 1 bis,unitamente alla previsione del condono (D.L. n. 282 del 2002,
art. 5 bis) fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con la aggiunta della dizione “proroga dei termini” il che rende ben chiara la intenzione del legislatore di riferire la
proroga anche alle ipotesi di nuova previsione (Sentenza n. 24575 del 03/12/2010)
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le, interessi e sanzioni. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con contro-
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della
CTR della Lombardia
P.Q.M.
di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia
Così deciso in Roma, 11/4/2013
Il Funzionario Giudiziario
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese