Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1059 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35769-2019 R. G. proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPADA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANKLIN VARIOLI PIETRASANTA,

SAVERIO COSI;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato FABIO TRINCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELA GATTONI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

PESARO, depositato il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO,

che chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, accolga il

ricorso e, per l’effetto, disponga la prosecuzione del giudizio

iscritto al n. 2310/2019 R.G. innanzi al Tribunale di Pesaro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pesaro – adito da Z.L. ai sensi dell’art. 710 c.p.c. al fine di veder modificare le vigenti condizioni economiche di separazione ed escludere un obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato S.E., stante l’avvenuta delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario – ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione definitiva nel giudizio di revocazione della sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva provveduto alla delibazione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento, ex art. 42 c.p.c., Z.L.prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso S.E..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-ter c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo denuncia, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in quanto il Tribunale avrebbe disposto la sospensione necessaria del procedimento pur in mancanza dei presupposti di cui all’art. 295 c.p.c., applicabile nelle sole ipotesi in cui la causa pregiudicante non sia stata ancora decisa in primo grado, piuttosto che fare ricorso alla diversa disciplina prevista dall’art. 337 c.p.c..

L’erronea individuazione della norma di riferimento determinerebbe l’illegittimità del provvedimento di sospensione e il suo necessario annullamento.

4. Il motivo è fondato.

Il dibattito in merito all’estensione della disciplina prevista dall’art. 337 c.p.c., comma 2, ha riguardato la possibilità di applicare la norma ai rapporti di pregiudizialità qualora il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato (come poi riconosciuto da Cass., Sez. U., 10027/2012), ma non ha mai posto in discussione l’operatività dell’art. 337 c.p.c., comma 2, rispetto alle impugnazioni straordinarie proposte contro una sentenza passata in giudicato.

In questo caso il giudice di merito non è chiamato a disporre obbligatoriamente la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma ha una facoltà discrezionale di sospensione del processo in cui venga invocata l’autorità di giudicato della sentenza impugnata e pregiudicante l’esito del processo, in applicazione dell’art. 337 c.p.c..

La differenza, di tutta evidenza, fra le due ipotesi sta nel fatto che il disposto dell’art. 337 c.p.c., comma 2, non prevede alcun automatismo, bensì una facoltà discrezionale, per il cui legittimo esercizio è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in attesa di vedere quale sarà l’esito del nuovo giudizio e se il giudicato verrà o meno incrinato.

Pertanto, nell’ipotesi in cui tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza, passata o meno in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento circa la sussistenza o meno di un rapporto di pregiudizialità, e deve essere annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337 c.p.c., comma 2 (v. Cass. 10075/2019, Cass. 13823/2016, Cass. 798/2015).

Nel caso di specie il Tribunale di merito, richiamando l’art. 295 c.p.c. e giustificando la propria statuizione in ragione dell’esistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso stretto, ha disposto la sospensione del giudizio in applicazione della norma indicata dalla parte istante ed espressamente evocata all’interno del provvedimento reso.

Ne discende, giocoforza, la necessità di cassare l’ordinanza impugnata, con rinvio per il prosieguo al Tribunale di merito, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

5. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta dalla comunicazione per la riassunzione. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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