Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1059 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 21/01/2010), n.1059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.G., elett.te dom.ta in Roma, al viale Regina Margherita

n. 262/64, presso lo studio dell’avv. Taverna Salvatore, dal quale e’

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Alessandro Paino, giusta

procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 93/2007/04 depositatali 20/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Palermo n. 420/12/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), relativo all’imposta principale di successione. La CTR riteneva che la C., non avendo accettato espressamente ne’ tacitamente l’eredita’ del padre…ne’ essendo in possesso dei beni ereditari, non puo’ essere ritenuta debitrice…dell’imposta di successione liquidata.

Rilevava altresi’ il vizio dell’atto impugnato per l’assoluto difetto di motivazione sul punto della mancata considerazione e valutazione delle passivita’ denunziate.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi.

Resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 19/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

La C. ha depositato memoria.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura relativa al vizio di motivazione e’ inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Con secondo motivo l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 7 e 36 nonche’ la contraddittoria motivazione su un fatto controverso. La CTR avrebbe erroneamente affermato che l’Ufficio, al fine di emettere l’atto impositivo, avrebbe l’onere di provare l’avvenuta accettazione dell’eredita’ o il possesso dei beni da parte del chiamato.

Fondata e’ la censura di violazione di legge alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008 (Rv. 602234), secondo cui, in tema di imposta sulle successioni, secondo il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, presupposto dell’imposizione tributaria e’ la chiamata all’eredita’ e non gia’ l’accettazione, per cui l’imposta e’ determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all’eredita’ o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri e’ tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l’acquisto della qualita’ di erede.

La censura relativa al vizio di motivazione e’ inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 33 e 34 e insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il vizio di motivazione dell’avviso impugnato, relativamente alla mancata deduzione delle passivita’, non giustificherebbe l’annullamento dell’atto, anche considerando che l’intimata ne aveva contestato la mancata deduzione.

Fondata e’ la censura relativa all’assunta violazione di legge alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17127 del 03/08/2007) secondo cui, in tema di contenzioso tributario, al di la’ delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1 (nelle quali e’ prevista la possibilita’ di una sentenza meramente rescissoria), il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessita’ per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Pertanto, in caso di accoglimento dell’appello, alla riconosciuta fondatezza dei rilievi del contribuente relativi all’imponibile non deve seguire una pronuncia di illegittimita’ (e quindi di annullamento) dell’atto impugnato, ma un giudizio di merito sull’ammontare delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall’Ufficio, richiedendosi la pronuncia costitutiva di annullamento solo nei casi nei quali si versi in vizi formali dell’accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fondi.

La censura relativa al vizio di motivazione e’ inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Inammissibile e’ il ricorso incidentale condizionato proposto dalla C. (omessa statuizione circa l’idoneita’ dell’inventario a superare la presunzione di appartenenza all’attivo ereditario di denaro, gioielli e mobilia, nonche’ in ordine alla deducibilita’ dei debiti ereditari) alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 19366 del 18/09/2007; Sentenza n. 1691 del 26/01/2006;

Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 28/08/2004), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, e’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorche’ proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si e’ pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni riprendono efficacia e vigore con la Cassazione della sentenza di merito e si debbono ritenere riproposte dinanzi al giudice di rinvio se non risulti una diversa volonta’ della parte.

All’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

PQM

LA CORTE Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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