Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1059 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.18/01/2017),  n. 1059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4682-2015 proposto da:

C.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

PAGANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

VINCENZO NATALE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 4, presso lo studio

dell’avvocato ALDO PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO COSTANTINO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 7317/2013 del TRIBUNALE di MILANO, emessa il

24/05/2013 e depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato Maria Teresa Pagano per il ricorrente che si riporta

agli scritti;

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ordinanza depositata il 25 giugno 2014, resa ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, perchè privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, il gravame proposto da C.V.A. avverso la sentenza n. 7317/2013 del tribunale di Milano, relativa a impugnazione di delibera assembleare del Condominio di (OMISSIS).

Il ricorrente ha conseguentemente proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del tribunale, con atto notificato il 6 febbraio 2015.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

2) Il ricorso, come rilevato nella relazione preliminare comunicata alle parti, è tardivo.

La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione (Cass. 25115/15; 15235/15).

Parte ricorrente non ha depositato prova della avvenuta comunicazione, nè della notificazione eventualmente ricevuta in data anteriore alla comunicazione.

E’ stata acquisita tramite cancelleria attestazione telematica della cancelleria della Corte di appello di Milano, che certifica l’avvenuta comunicazione della ordinanza di inammissibilità, comunicazione effettuata con esito positivo in data 25 giugno 2014, dunque, come d’uso, immediatamente dopo il deposito del provvedimento.

Al di là quindi degli oneri che gravano sulla parte ricorrente (Cass 2594/16; 20236/15), è documentata in atti la tardività del ricorso, che avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione, tempo al quale erano da aggiungere i giorni della sospensione feriale.

Il termine ultimo scadeva quindi durante il mese di ottobre 2014. Esso è stato ampiamente superato.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Va esclusa la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, atteso che risulta documentata l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio spese dello Stato (Cass. 18523/14).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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