Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1059 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. III, 17/01/2019, (ud. 20/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21429-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti p.t., domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– ricorrenti –

contro

G.S., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA

ARMANDO VENEZIANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.F., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

Nonchè da:

AB.MA.CA., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato

MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti p.t., domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– controricorrenti all’incidentale –

Nonchè da:

B.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti p.t., domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– controricorrenti all’incidentale –

Nonchè da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA MARIA

CINQUEMANI giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti p.t., domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè da:

C.E.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati

in ROMA,VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti p.t., domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1067/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I soggetti indicati in epigrafe, tutti medici iscritti a corsi di specializzazione universitaria in anni accademici anteriori al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nonchè del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze) per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le relative domande (dopo la riunione dei giudizi separatamente instaurati) sono state tutte rigettate dal Tribunale di Roma, per intervenuta prescrizione.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto quelle di alcuni dei predetti medici, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare in favore di ciascuno di essi l’importo di Euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione frequentato, oltre interessi legali dalla domanda.

Ricorrono la Presidenza del Consiglio e i Ministeri originariamente convenuti, sulla base di due motivi.

Alcuni dei medici intimati ( C. ed altri) hanno proposto un autonomo ricorso successivo contro la medesima sentenza, sulla base di tre motivi, che è stato riunito a quello delle amministrazioni pubbliche; altri hanno proposto controricorso con ricorso incidentale ( AB. ed altri, sulla base di tre motivi; B. ed altri, sulla base di tre motivi; D., sulla base di due motivi); G.S. ha proposto esclusivamente controricorso.

Le amministrazioni ricorrenti hanno proposto tre ulteriori distinti controricorsi per resistere ai ricorsi successivi e/o incidentali dei medici intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

I medici ricorrenti difesi dall’avvocato Tortorella hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale delle amministrazioni pubbliche Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Improponibilità e, comunque, infondatezza della domanda degli attori ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, dell’art. 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell’art. 117 Cost., comma 1, dell’art. 16 della Direttiva CEE 82/76, nonchè degli artt. 5 e 7 della Direttiva “riconoscimento” 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3)”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Direttiva CEE 82/76, nonchè degli artt. 5 e 7 della Direttiva “riconoscimento” 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″. I due motivi del ricorso principale sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

Secondo le amministrazioni ricorrenti, i diplomi conseguiti dai medici attori non sarebbero compresi negli elenchi dei titoli di specializzazione allegati alla direttive comunitarie che riconoscono il diritto ad una equa remunerazione per la relativa frequenza, non sarebbero riconosciuti da due o più stati membri nè potrebbero dirsi equivalenti a diplomi riconosciuti da due o più stati membri, anche perchè di durata non conforme a quanto previsto dalle stesse direttive.

La questione posta riguarda, in sostanza, la natura “comune” ad almeno due stati membri dei corsi di specializzazione frequentati dai medici attori e la durata dei corsi stessi, anche in relazione alla loro equivalenza a corsi di specializzazione istituiti in altri stati membri.

Si tratta di una questione che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 02; cfr. altresì, sostanzialmente nel medesimo senso, tra le altre: Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6471 del 31/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 190 del 11/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 09/08/2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 28/10/2016, Rv. 642960 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13760 del 31/05/2018, Rv. 648800 – 01), implica anche riscontri fattuali che deve compiere il giudice di merito, sicchè, in mancanza di indicazioni della parte ricorrente circa la sede dei gradi merito in cui detto accertamento sia stato effettuato ed il modo in cui si sia formato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione, non configurandosi come una mera “quaestio iuris” riconducibile all’art. 382 c.p.c., comma 3.

Il ricorso, sotto questo aspetto, difetta di specificità.

In esso non si indica con precisione (richiamandone il contenuto) in quali atti del giudizio di merito era stata eventualmente specificamente posta dalle amministrazioni convenute la suddetta questione, se vi era stata una decisione in primo grado, se essa era stata riproposta in appello ed eventualmente in quali termini. Poichè, come chiarito in premessa, l’individuazione dei corsi di specializzazione che rientrano tra quelli oggetto di necessaria remunerazione in quanto comuni a due o più stati membri, o comunque ad essi equivalenti, richiede lo svolgimento di accertamenti di fatto, tale questione non può essere posta per la prima volta in sede di legittimità.

D’altra parte, essendo lo Stato tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla loro durata, il fatto che il mancato adeguamento abbia eventualmente comportato una durata inferiore del corso non toglie che il medico abbia subito il danno da mancata percezione della remunerazione per la durata del corso frequentato, sebbene, in tesi, inferiore a quanto avrebbe dovuto essere (cfr. in proposito Cass., Sez. L., Sentenza n. 10611 del 22/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16663 del 09/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20411 del 11/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 05/06/2018).

2. I ricorsi successivi e/o incidentali dei medici attori.

I medici attori hanno proposto distinti ricorsi successivi e/o incidentali, sostanzialmente fondati sui medesimi argomenti, ciascuno dei quali può essere pertanto esaminato congiuntamente.

2.1 Con il primo motivo del ricorso proposto da C.E.S. ed altri si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE. Violazione dell’art. 14 della Convenzione Europea Diritti Uomo, combinato con l’art. 1 del Protocollo n. 1. Violazione dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,1011 e 12 preleggi, del D.Lgs.. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c.. Violazione o falsa applicazione degli artt. 112,167 e 291 c.p.c. e Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il secondo motivo del ricorso proposto da C.E.S. ed altri si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs.. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il primo motivo del ricorso proposto da AB.Ma.Ca. ed altri si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il secondo motivo del ricorso proposto da AB.Ma.Ca. ed altri si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs.. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il primo motivo del ricorso proposto da B.S. ed altri si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il secondo motivo del ricorso proposto da B.S. ed altri si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il primo motivo proposto da D.L. si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Con il secondo motivo del ricorso proposto da D.L. si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

I motivi appena esposti sono sostanzialmente analoghi, in quanto pongono le medesime questioni, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

I ricorrenti, in sostanza, censurano la sentenza impugnata per non essere stato loro riconosciuto: a) quale danno conseguente al mancato riconoscimento dell’equa remunerazione dovuta per la frequenza dei corsi di specializzazione, il compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991 per gli specializzandi iscritti ai corsi istituiti successivi all’anno accademico 1991/92 (pari a Lire 21.500.000 per ciascun anno di frequenza del corso) invece dell’importo previsto dall’art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370 (pari a Lire 13.000.000, ovvero Euro 6.713,94, per ciascun anno di frequenza del corso); b) il danno per il mancato ottenimento del riconoscimento dei titoli conseguiti, nell’ambito comunitario (ai fini di eventuali occasioni lavorative, colloqui, concorsi ecc.); c) il diritto agli interessi compensativi (e all’eventuale rivalutazione monetaria) sulle somme riconosciute a titolo di danno.

La prima e la terza pretesa sono manifestamente infondate.

Tutti i ricorrenti, secondo quanto emerge dagli stessi atti difensivi, hanno frequentato corsi di specializzazione iniziati in anni accademici anteriori al 1991/92, non soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991.

La decisione impugnata, nel liquidare il danno conseguente al mancato riconoscimento dell’equa remunerazione dovuta per la frequenza dei suddetti corsi di specializzazione, risulta dunque conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004).

La seconda pretesa è stata rigettata dalla corte di appello per la mancata prova (e la mancata allegazione) del danno in concreto subito dagli attori: si tratta di un accertamento di fatto, fondato sulla valutazione delle prove, adeguatamente motivato (con motivazione non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico), come tale non censurabile in sede di legittimità.

Sotto tale profilo i motivi di ricorso in esame sono inammissibili (così come sono del resto inammissibili le censure di vizi motivazionali formulate ai sensi della formulazione abrogata dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata).

2.2 Con il terzo motivo del ricorso proposto da C.E.S. ed altri si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,1011 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11. Violazione e falsa applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 e degli artt. 99,100 e 101 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il terzo motivo del ricorso proposto da AB.Ma.Ca. ed altri si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,1011 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11. Violazione e falsa applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 e degli artt. 99,100 e 101 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il terzo motivo proposto da B.S. ed altri si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,1011 e 12 preleggi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11. Violazione e falsa applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 e degli artt. 99,100 e 101 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

I motivi di ricorso in esame sono infondati.

I ricorrenti sostengono che la condanna avrebbe dovuto essere emessa nei confronti di tutti i Ministeri convenuti e non solo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendo stata sollevata tempestivamente eccezione di difetto di legittimazione passiva dei ministeri stessi con indicazione del ministero effettivamente legittimato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è peraltro il soggetto passivamente legittimato in relazione alle azioni dei medici specializzandi, che vantano un diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive comunitarie direttamente nei confronti dello Stato (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6029 del 25/03/2015, Rv. 634892 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 765 del 19/01/2016, Rv. 638326 – 01).

Essendo stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolazione dello Stato passivamente legittimata, sin dall’origine evocata in giudizio (anche se unitamente agli altri ministeri, non legittimati), era l’unica nei confronti del quale andava emessa la condanna, come correttamente avvenuto.

D’altra parte, in ragione della personalità giuridica unitaria dello Stato, soggetto cui sono certamente riferibili le obbligazioni accertate in giudizio, non sussiste un concreto interesse dei ricorrenti ad ottenere la condanna di una e/o di altra sua articolazione, restando comunque fermo ed unico il soggetto debitore (in ogni caso, tale eventuale concreto interesse non risulta specificato nel ricorso, come sarebbe stato certamente necessario, nella descritta situazione, per quanto appena osservato).

3. Il ricorso principale delle amministrazioni pubbliche è dichiarato inammissibile.

I ricorsi successivi e/o incidentali dei medici attori sono rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, nonchè delle oggettive incertezze interpretative ancora esistenti al momento della proposizione dei ricorsi in ordine ad alcune delle questioni giuridiche affrontate.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (in relazione ai ricorsi successivi e/o incidentali dei medici).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale delle amministrazioni pubbliche;

– rigetta i ricorsi successivi e/o incidentali di tutti i medici;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei medici ricorrenti in via incidentale e/o successiva, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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