Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1059 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1059 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 4143-2016 proposto da:
ARCIDIACONO GIUSEPPE ANTONIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODL\ 36/B, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO FRANCESCO CISTOMA’, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GIUSEPPE
DAQUA;

– ricorrente contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROI\L‘, VIA
LAZIO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ORAZIO
I„\GOTETA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARCO NL\MMOLITI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso la sentenza n. 8/2015 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata
il 06/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

1. Giuseppe Antonio Arcidiacono convenne in giudizio, davanti al
Giudice di pace di Stilo, l’Enel distribuzione s.p.a., chiedendo che fosse
accertato che non era da lui dovuta la somma di euro 2.211,01 richiesta
in pagamento dalla società convenuta, nonché al risarcimento dei
relativi danni.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della
domanda.
Espletata attività istruttoria, il Giudice di pace rigettò la domanda e
compensò le spese di lite.
2. Impugnata la pronuncia dall’attore soccombente, il Tribunale di
Locri, con sentenza del 6 gennaio 2015, in parziale accoglimento del
gravame, ha accertato che non era dovuta, da parte dell’appellante, la
somma di euro 289,41 ed ha compensato le ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Giuseppe \ ntonio Arcidiacono
con atto affidato ad un motivo.
Resiste l’Enel distribuzione s.p.a. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un

Ric. 2016 n. 04143 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

FATTI DI CAUSA

fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti.
Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia esaminato il fatto
storico pacifico per cui la società di distribuzione non aveva effettuato
la lettura annuale del contatore, cosa che «avrebbe determinato,

1.1. Il motivo è inammissibile.
Trattandosi, infatti, di sentenza pubblicata in data in data successiva
all’il settembre 2012, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360,
primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto
2012, n. 134. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha tenuto presente
la circostanza della mancata lettura, sicché la censura è inammissibile
sulla base dei criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle
Sezioni Unite di questa Corte, non essendo ravvisabile alcuna
omissione.
Oltre a ciò, il ricorso è generico, perché non dimostra quale sarebbe
stato il diverso esito in caso di lettura del contatore e, perciò, quale
danno l’utente del servizio abbia effettivamente subito dalla lamentata
omissione.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2016 n. 04143 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-3-

senz’altro, un esito diverso della controversia».

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 1.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali
ed accessori di legge.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 dicembre 2017.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA