Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10589 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V., rappresentato e difeso per procura in calce al

ricorso dagli Avvocati Casotti Grazia e Guido Francesco Romanelli,

elettivamente domicilialo presso lo studio del secondo in Roma, via

Cosseria n. 5.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 100/1/03 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 24.3.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

marzo 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5.4.2005, B.V. ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 100/1/03 del 24.3.2004, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia di primo grado che, previa loro riunione, aveva rigettato i suoi ricorsi per l’annullamento dell’avviso di accertamento che gli aveva contestato, in relazione all’anno 1994, un reddito di capitali di L. 545.478.000 e di altro provvedimento irrogativi” delle sanzioni, emessi a seguito del sequestro, operato nei confronti del contribuente alla frontiera di Ponte di Chiasso, di cinque fogli manoscritti contenenti annotazioni varie attestanti, secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la sua disponibilità di depositi di titoli azionaci presso banche svizzere. Il giudice di secondo grado aveva confermato la decisione impugnata ritenendo l’avviso di accertamento impugnato congruamente motivato e, quanto al fatto contestato, che le modalità di rinvenimento dei documenti indosso al contribuente, la circostanza che questi avesse tentato di occultarli ed il contenuto degli stessi costituissero elementi di fatto sufficienti per fondare la presunzione in ordine all’effettiva sussistenza e disponibilità dei depositi in capo al B., rilevando inoltre che, ai fini della del crini nazione del reddito, trovava applicazione la presunzione legale posta dal D.L. n. 167 del 1990, art. 6, che faceva riferimento, a tal fine, ad lui rendimento pari al tasso ufficiale di sconto vigente in Italia nel corrispondente periodo di imposta.

Il Ministero dell’economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del ricorso, deve darsi atto che, con atto notificato alla controparte il 24.9.2009, il ricorrente ha depositato in giudizio, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la sentenza n. 19/3107 del 27.2.2007, munita in calce di certificazione della Cancelleria in ordine al suo passaggio in giudicato, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, quale giudice di rinvio, ha deciso in fattispecie identica a quella di cui è contendere, sia pure riferita ad una diversa annualità di imposta (nella specie, 1992), statuendo che la prova fornita dall’Ufficio finanziario, costituita come nel caso in esame dal rapporto informativo circa il ritrovamento dei fogli manoscritti indosso al B. e dal contenuto dei fogli stessi, era insufficiente a dimostrare l’effettiva sussistenza in capo al contribuente dei depositi esteri e che pertanto il fatto su cui si basava la pretesa fiscale non risultava positivamente accertato.

Dall’esame del contenuto di questa sentenza risulta che la relativa statuizione è fondata su un accertamento di fatto comune e decisivo per entrambe le cause (l’effettiva esistenza di depositi presso banche estere riconducibili al B.), il quale ha preso le mosse dal medesimo verbale degli agenti della dogana di Chiasso, prima, e da quello della Guardia di Finanza, poi, e risulta fondato, per le diverse annualità oggetto di accertamento da parte dei distinti avvisi, sulle medesime circostanze e fonti di prova. Proprio la corrispondenza di questi elementi porta ritenere che la sentenza invocata faccia stato nel presente giudizio, pendente tra le medesime e vertente sul medesimo rapporto giuridico, sia pure con riguardo ad annualità diversa (1994).

Va precisalo al riguardo che, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (come è appunto nel caso) perchè il suo accertamento, lungi dal costituire patrimonio esclusivo delle parti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico di eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 2.3370 del 2006). La presente controversia va dunque risolta alla luce dell’enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 13916 del 2006), secondo il quale, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

In adesione a questi principi ed in applicazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10/31/07 del 27.2.2007 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la sentenza impugnata, in quanto contrastante con tale accertamento, deve essere cassata; la causa va quindi decisa nel merito mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto da B. V.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

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