Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10589 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.38016-2019 proposto da:

FG PICTURES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 414, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO ANGIO’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO PAOLUCCI;

– ricorrenti –

contro

DIP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 209, presso lo

studio dell’avvocato GENEROSO BLOISE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE RUGGIERO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2082/2019

del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata i105/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

FG Picture S.r.L. ricorre per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata nell’ambito del procedimento civile n. 2082/2019 che rigettava l’eccezione di continenza e di competenza territoriale, articolando due motivi, illustrate con memoria.

Resiste con controricorso DIP Srl, corredato di memoria.

La ricorrente espone in fatto di avere stipulato un contratto di associazione in partecipazione con credito di imposta Tax credit esterno che prevedeva il pagamento, da parte della società DIP, della somma di Euro 25.000,00, per ottenere la quale aveva chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Roma, il decreto ingiuntivo n. 2651/2018. La DIP proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, con domanda riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare il mancato pagamento,da parte della FG Pictures srl, degli importi relativi alle forniture eseguite dalla DIP srl, sulla base della fattura n. 119 del 28/2/2017, emessa per la somministrazione di pasti ad attori assistenti della troupe e sponsor, nel periodo dal 21 marzo 2016 al 19 giugno 2016, e condannarla al pagamento della somma di Euro 27.000,00 e/o di quella diversa ritenuta di giustizia, e, in via gradata, di condannare la FG Pictures al pagamento, ex art. 1241 c.c. e ss., dell’importo di Euro 2.720,00 e/o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1885/2018, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, la FG Pictures chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la litispendenza o la continenza con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma precedentemente instaurato e, per l’effetto, di dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, e, in accoglimento dell’opposizione svolta dalla FG Pictures, di revocare il decreto ingiuntivo n. 1885/2018 e condannare la DIP al pagamento delle spese processuali, in via ulteriormente subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Velletri.

Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’eccezione, ritenendo che al di là della identità delle parti, non era possibile ravvisare coincidenza del petitum e della causa petendi nè che tra le due cause sussisteva un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate con riferimento ad un unico rapporto negoziale domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle cause petendi, posto che, nel giudizio rg n. 80522/2017, si discorreva dell’inadempimento di obblighi scaturenti dal contratto di associazione in partecipazione, mentre nel giudizio rg. n. 603-2018, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, si trattava di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione pasti.

Letto il parere del Sostituto procuratore che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, con riferimento alla violazione di legge di cui all’art. 39 c.p.c.”, per non avere il Tribunale rilevato che vi era assoluta identità tra la domanda riconvenzionale promossa nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma e quella Giusto il segreto richiesta prima nell’ambito del procedimento monitorio e poi anche nella fase di merito aperta si con l’opposizione a decreto ingiuntivo e pendente dinanzi al tribunale di Torre Annunziata identità riscontrabile sia nelle parti sia nel petitum via della causa petendi. Perciò, il Tribunale di Torre Annunziata, successivamente adito, anche d’ufficio avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza la litispendenza e ordinare la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 c.p.c..

2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 112 c.p.c. e/o art. 132 c.p.c., comma 4 in relazione all’art. 39 c.p.c.”.

Oggetto di censura è la mancanza di motivazione del rigetto, prendendo in considerazione anche l’oggetto della domanda riconvenzionale.

3. Va innanzitutto disattesa la eccezione sollevata da parte controricorrente circa il difetto di procura del difensore della FG Picture S.r.L..

E’ principio consolidato da cui non vi è ragione per discostarsi (da ultimo cfr. Cass. 03/06/2020, n. 10439) che il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente escluso dal mandato alle liti, perchè l’art. 47 c.p.c., comma 1, è una norma speciale, che prevale sull’art. 83 c.p.c., comma 4, in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio.

Merita, invece, accoglimento l’ulteriore eccezione volta a censurare che l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata fosse suscettibile di essere impugnata con il regolamento necessario di competenza.

Deve, infatti, applicarsi quanto stabilito da questa suprema Corte, a sezioni unite, con l’ordinanza 29/04/2014, n. 20449, vale a dire che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico, quest’ultimo esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza prima aver rimesso la causa in decisione e avere invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, un convincimento sulla propria competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione sulla competenza, impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile.

Secondo le Sezioni unite, l’ordinanza con cui il Giudice rigetti l’eccezione di continenza e l’eccezione di incompetenza per territorio e conceda un termine alle parti per il deposito di memorie limitate alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte ed un nuovo termine per replicare e per indicare i mezzi di prova e quello per indicare le prove contrarie, fissando l’udienza per decidere delle istanze istruttorie, anche dopo l’innovazione introdotta con la L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), e, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione, come nel caso in cui abbia conclamato il proprio convincimento (pur se in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni anche nel merito e senza assumere in decisione potenzialmente l’intera controversia.

Nella specie deve escludersi la ricorrenza dell’ipotesi eccezionale cui hanno fatto riferimento le Sezioni Unite, essendosi il giudice limitato, senza previo invito alle parti, a precisare le conclusioni anche nel merito, come sopra già evidenziato, a “riaffermare la competenza per territorio del tribunale adito, salva ogni più approfondita valutazione che potrà essere compiuta in sede di decisione anche per quanto riguarda la giurisdizione” e, “ritenuta la causa matura per la decisione” ha quindi fissato l’udienza “per la precisazione delle conclusioni”.

4. Da quanto precede resta assorbito l’esame di ogni ulteriore questione.

5. Va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza.

6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.100,00 (duemilacento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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