Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10589 del 04/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 04/06/2020), n.10589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15199-2019 proposto da:
SCUOLA AMBRIT ROME SRL RICORSO, NON DEPOSITATO AL 23/05/2019;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6052/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
Che:
– Con sentenza n. 6052/2/18 depositata in data 17 settembre 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Scuola Ambrit Rome Srl avverso la sentenza n. 5191/5/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva a sua volta dichiarato il proprio difetto di giurisdizione su quattro delle intimazioni di pagamento opposte, relative ad altrettante cartelle di pagamento notificate, e rigettato l’opposizione sulle restati undici; non è evincibile se non sulla base degli atti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione l’oggetto preciso delle riprese, a fronte del mancato deposito del ricorso notificato e della sentenza impugnata da parte della ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Pregiudizialmente, va rammentato che “La norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019 – Rv. 652468 – 01). Orbene, nel caso di specie, il ricorso notificato non è stato prodotto, e lo stesso fatto processuale è stato parzialmente ricostruito sulla base del solo controricorso depositato dall’ADER. Conseguentemente, in applicazione dell’art. 369 c.p.c., il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara l’improcedibilità del ricorso, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020